Il recente decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, ha disposto con effetto immediato l'esenzione dall'applicazione dell'ICI sulla prima casa, ovverosia per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle categorie catastali A1, A8 e A9. Beneficiano dell'esenzione anche le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali per le seguenti ipotesi previste nel Regolamento comunale.
Abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi famigliari (parenti in linea retta fino al secondo grado collaterali fino al terzo grado);
Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sicché, in riferimento alle abitazioni principali suindicate e per quelle ad esse assimilate, già dalla prossima scadenza del 16 giugno 2008, non va eseguito più alcun versamento in quanto l'ICI non è più dovuta.
Pertanto, l'ICI rimane dovuta solo per gli altri immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione principale, secondo le aliquote e modalità già rese note, ovverosia:
Fabbricati adibiti ad abitazioni non principali:
- aliquota: 5 per mille, senza beneficio di alcuna detrazione;
Fabbricati adibiti ad uso diverso da quello abitativo:
- aliquota: 7 per mille;
Aree fabbricabili
- aliquota: 6 per mille;
I valori minimi da assumere a riferimento per gli accertamenti dell'I.C.I. sono:
- Lotti di completamento:
a) Aree residenziali di completamento - Capoluogo € 26,00= al mq.
- Cimamulera € 21,00= al mq.
b) Aree residenziali di nuovo impianto assoggettate a pianificazione esecutiva di iniziativa
pubblica: Capoluogo € 11,00= al mq. - Cimamulera € 8,00= al mq.
c) Aree residenziali di nuovo impianto assoggettate a pianificazione esecutiva di iniziativa
privata: Capoluogo € 16,00= al mq. - Cimamulera € 13,00 al mq.
- Aree produttive di nuovo impianto e/o completamento - Capoluogo € 22,00= al mq.
Agevolazioni: Conferma nella misura del 2 per mille agevolata a favore dei soggetti che realizzano gli interventi di recupero indicati all'art. 1, c. 5, della Legge 27/12/1997, n. 449, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma del Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli immobili, e dell'art. 8, c. 1, del Regolamento Comunale per la disciplina delle esenzioni ed agevolazioni fiscali e tariffarie, così come determinato nella deliberazione del C.C. n. 10 del 25/02/2000.
Modalità di pagamento
Il pagamento dell'I.C.I. può essere eseguito in due rate:
- la prima rata entro il 16 giugno 2008, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;
- la seconda rata entro il 16 dicembre 2008, pari al saldo dell' I.C.I. dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata
Il versamento potrà essere effettuato:
- presso gli Uffici Postali con apposito bollettino di C/C postale n. 26844142 intestato a: "Comune di Piedimulera - Servizio Tesoreria ICI";
- mediante modello F24.