Il responsabile del Servizio Finanziario

 

VISTO IL DECRETO LEGISLATIVO 30.12.1992 N. 504 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

VISTO IL "REGOLAMENTO PER  L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI"  approvato

dal Consiglio Comunale in data 28.02.2005 VERBALE N. 5;

VISTO IL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 IN DATA 28.02.2005 avente

per oggetto: RIDETERMINAZIONE ALIQUOTE  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI;

 

 

informa:

 VERSAMENTI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2008

1° rata = entro il 16 GIUGNO 2008 deve essere effettuato il versamento della 1° rata d'imposta per l'anno 2008, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;

2° rata = dal 1° al 16 DICEMBRE 2008, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

 

-                     E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

-          L'imposta che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili e’ a carico:

del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione;

del superficiario, dell'enfiteuta, del locatorio finanziario, del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali.

-          Agli effetti dell' I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%

-          L'IMPOSTA E’ DOVUTA PER ANNO SOLARE proporzionalmente alla quota di possesso e di diretto

-          ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

-                     ALIQUOTE  ORDINARIA..........................................................6 PER MILLE

-          ALIQUOTE  AGEVOLATA PER ABITAZIONI MONTANE DI RESIDENTI......................4 PER MILLE

solo  per  coloro  che sono  in possesso  (proprieta’, affitto, uso gratuito) anche di una

abitazione principale nel Comune

ORNAVASSO CAPOLUOGO: OLTRE i 528 metri s.l.m.

FRAZIONE MIGIANDONE: OLTRE 300 metri s.l.m.

-                     ULTERIORI AGEVOLAZIONI:

-                     A) detrazione del 2 per mille sull'aliquota relativa per immobili dichiarati inagibili ed

oggetto di recupero, per tre anni;

B) detrazione del 2 per mille sull'aliquota relativa per immobili oggetto di recupero con

          copertura tradizionale in pietra, per tre anni.

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE € 103,29

  Si intende per abitazione principale:

- abitazione di residenza e di proprietà del contribuente

- abitazione  concessa  in  uso  gratuito  dal  possessore ai parenti in linea  retta o

collaterale entro il 1° grado a fronte di un contratto di comodato d'uso regolarmente registrato a condizione che l'utilizzatore vi abbia la residenza anagrafica

e che il medesimo abbia scheda di famiglia autonoma rispetto al proprietario.

- abitazione posseduta da persona anziana residente in Istituto di ricovero e non locata

- abitazione assegnata da I.A.C.P.

- abitazione utilizzata da soci assegnatari di Coop. edilizia e proprieta’ indivisa.

 

§    DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER FAMIGLIE CON SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP E

INVALIDITA' DEL 100%             € 203,29

Se l'unita’  immobiliare  e’  adibita  ad  abitazione  principale di  più soggetti  passivi la

detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell'abitazione

della stessa.      

 

AREE FABBRICABILI:  NEL REGOLAMENTO COMUNALE SONO PREVISTI  VALORI MINIMI E MASSIMI DELLE AREE

FABBRICABILI

 

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il pagamento si effettua con versamento utilizzando gli appositi moduli in conto corrente

Postale  N. 27625102  intestato a "COMUNE DI ORNAVASSO - Servizio  Tesoreria  ICI" oppure

tramite internet all'indirizzo http://www.comune.ornavasso.vb.it.

Il versamento non è dovuto se l'imposta da versare non è superiore a € 2,07.

Il pagamento può essere effettuato anche tramite modello F24.