Ritenuto che l’aliquota I.C.I. per l’anno 2005 venga stabilita nel modo seguente:
A) I.C.I. abitazione principale (cosiddetta prima casa) 6 per mille
B) Immobili diversi dalle abitazioni 6 per mille
C) I.C.I. abitazioni possedute in aggiunta all’abitazione 7 per mille
principale sia locata che non locata (cosiddette seconde case)
D) Detrazione per l’abitazione principale € 129,11
E) Detrazione per pensionati con reddito familiare annuo € 258,22
sino a €.8.000,00 possessori/usufruttuari di unico immobile
adibito ad abitazione principale su istanza documentata.
Sono equiparate all’abitazione principale, come inteso dall’art.8, comma 2, D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.:
a) l’unità immobiliare, posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta, da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
b) l’abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.