OGGETTO: Determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, che disciplina tra l’altro l’imposta comunale sugli immobili, prevede che l’aliquota:

  1. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille (comma 2);
  2. può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati (comma 2);
  3. può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (comma 2);

  1. l’automatica riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 1);
  2. la facoltà di stabilire una aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili (comma 1, ultima parte);
  3. la facoltà di ridurre, con la deliberazione che determina la misura dell’aliquota, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 per cento o, in alternativa, di elevare l’importo delle detrazioni da L. 200.000 a L. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio (comma 2);
  4. la possibilità di limitare l’esercizio di tale ultima facoltà alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale (comma 2, ultima parte);
  5. l’estensione delle disposizioni previste dall’articolo anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (comma 4);

VISTO l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156, della L. 27/12/2006, n. 296, che attribuisce alla competenza del consiglio comunale la determinazione dell’aliquota;

VISTO altresì l’art. 1, comma 169, della L. 27/12/2006, n. 296, che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi comunali di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette delibere, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

DATO ATTO che la Giunta Comunale propone l’approvazione delle aliquote per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale nonché dell’importo della detrazione nelle seguenti misure:

  1. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 (cinque) per mille;
  2. aliquota per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale: 7 (sette) per mille;
  3. importo della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: euro 103,29;

DATO ATTO altresì che la motivazione della proposta viene giustificata dalla necessità di garantire l’erogazione dei servizi indispensabili alla collettività, a fronte della crescente e costante riduzione in termini reali dei contributi erariali;

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ESSENDO n. 10 i presenti e votanti, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE, per l’anno 2007 e per le motivazioni illustrate in premessa, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:

  1. aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 (cinque) per mille;
  2. aliquota per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale: 7 (sette) per mille;

DI APPROVARE altresì la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in euro 103,29;

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.