OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2006.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, che disciplina tra l’altro l’imposta comunale sugli immobili, prevede che l’aliquota:
- deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille (comma 2);
- può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati (comma 2);
- può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro (comma 2);
- il successivo art. 8 del predetto decreto legislativo stabilisce quanto segue:
- l’automatica riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni (comma 1);
- la facoltà di stabilire una aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili (comma 1, ultima parte);
- la facoltà di ridurre, con la deliberazione che determina la misura dell’aliquota, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 per cento o, in alternativa, di elevare l’importo delle detrazioni da L. 200.000 a L. 500.000, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio (comma 2);
- la possibilità di limitare l’esercizio di tale ultima facoltà alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale(comma 2, ultima parte);
- l’estensione delle disposizioni previste dall’articolo anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (comma 4);
- l’art. 1, comma 4-ter, del D.L. 23/1/1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/3/1993, n. 75, considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l’art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla L. 24/10/1996, n. 556, prevede che la possibilità di applicare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- inoltre, l’art. 3, comma 56, della L. 23/12/1996, n. 662, stabilisce che l’Amministrazione può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- infine, l’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, prevede che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a L. 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
- l’Amministrazione ritiene di lasciare invariata l’aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, quella per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale nonché la misura della detrazione vigente nell’anno 2004, pertanto:
- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 (cinque) per mille;
- aliquota per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale: 7 (sette) per mille;
- misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: euro 103,29;
- le aliquote suddette si giustificano con la necessità di garantire l’erogazione dei servizi necessari ed indispensabili alla collettività, a fronte della crescente e costante riduzione in termini reali dei contributi erariali;
CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
AD UNANIMITA’ di voti resi legalmente;
DELIBERA
DI DETERMINARE, per l’anno 2006 e per le motivazioni illustrate in premessa, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
- aliquota per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale: 5 (cinque) per mille;
- aliquota per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale: 7 (sette) per mille;
DI CONFERMARE la misura della detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in euro 103,29;
DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;
DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.