Il Presidente introduce l’argomento e riferisce che è intenzione della Giunta mantenere le aliquote invariate rispetto l’anno precedente;

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Vista la Legge 23.10.1992 n.421 contenente la delega al Governo per l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il Titolo I del D.Lgs 30.12.1992 n.504 attuativo della delega;

 

Richiamato l'art. 3, comma 53 della Legge n.662/96 "collegata alla finanziaria 1997" che sostituisce integralmente l'art. 6 del Decreto Legislativo n.504/92 nel seguente modo:

"1- L'aliquota ICI è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 2 del decreto legge 2 marzo 1989 n.66 convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989 n.144 e successive modificazioni;

2 - L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.

3 - L'importo è determinato applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune di cui all'art. 4.

4 - Restano ferme le disposizioni dell'art. 4, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1996 n. 437 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 ottobre 1996 n. 556."

 

Vistoli Decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2007 che ha prorogato al 31 marzo il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

 

Vista la Legge 27.12.2006 n. 296, art. 156 che attribuisce al Consiglio Comunale l’adozione della deliberazione di determinazione delle aliquote ICI;

 

Atteso che l'imposta in questione è stata individuata dal legislatore come uno strumento di ampliamento dell'autonomia impositiva dei Comuni italiani, così da far dipendere il livello di bilancio più da risorse provenienti dall'imposizione locale che da proventi statali;

 

Ritenuto di confermare anche per l'anno corrente l’aliquota applicata per l’anno 2007, nel seguente modo;

 

-         Immobili adibiti ad abitazione principale            5,50

-         Immobili adibiti a tutti gli altri usi                  6,50

per mille rapportato al valore degli immobili

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio;

 

Con  favorevoli n.11, contrari n.0, astenuti n.0 espressi in forma palese per alzata di mano, dai n. 11 consiglieri presenti e votanti;

 

 

 

D  E  L  I  B  E  R  A

 

Di stabilire l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008 nelle seguenti misure:

-         Immobili adibiti ad abitazione principale            5,50

-         Immobili adibiti a tutti gli altri usi                  6,50

 

per mille rapportato al valore degli immobili,

 

Di confermare per l’anno 2008 la detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura di €.103,29 oltre al 1,33 per mille sul valore dell’immobile come stabilito dalla Legge Finanziaria 2008

 

Di dichiarare la presente con successiva votazione unanime immediatamente esecutiva.