Il Sindaco:

 

l’Amministrazione è del parere di lasciare l’aliquota I.C.I. al 6 per mille sia per prima casa che per seconda casa.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 Premesso che con Decreto Legislativo 30/12/92 n. 504 è stata disposta, fra l’altro, l’istituzione, con decorrenza dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I.;

 

Dato atto che presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinato ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;

 

Vista, conseguentemente la disciplina applicativa dell’imposta, detta dalla predetta fonte  normativa;

 

Atteso che base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui sopra e che detto tributo è determinato applicando alla base imponibile un’aliquota deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille ( o 7 per mille in caso di straordinarie esigenze di bilancio);

 

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni ed alle Provincie una potestà regolamentare generale delle proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

 

Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che apporta modifiche alla disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, così come disciplinata dal Decreto Legislativo 504/92;

 

Visto l’art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, che concede ai Comuni la potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili ravvisata la necessità di provvedere alla adozione del regolamento di cui trattasi;

 

Considerato che in base all’art. 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con delibera di C.C.  n. 29 del 12/12/2001, le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento;

 

Dato atto che sono stati acquisiti agli atti i previ pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario sulla regolarità contabile e del Segretario Comunale, sulla regolarità tecnica entrambi resi ex art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 ed il parere del Vice Segretario Comunale sulla legittimità così come richiesto da questa Amministrazione Comunale con atto di G.C. n. 55 del 09/06/1997;

 

 

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi e verificati

 

DELIBERA

 

Di prendere atto dell’istituzione, con decorrenza dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili, ai sensi del Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504.

 

Di stabilire che l’aliquota determinativa dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2006 è pari al 6 per mille e la detrazione per abitazione principale è pari  € 103,30.

 

Di pubblicizzare, nelle forme opportune, la presente determinazione.