IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la legge 23.10.1992 n.421;
VISTO il Decreto legislativo 30.12.1992 n.504 ed in particolare l’art.1 e seguenti che istituisce con decorrenza dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
DATO atto che presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati,di aree fabbricabili e di terreni agricoli,siti nel territorio dello Stato,a qualsiasi uso destinato ivi compresi quelli stru-
Mentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
VISTA conseguentemente la disciplina applicativa dell’imposta,detta dalla predetta fonte normativa;
Atteso che base imponibile dell’imposta è il valore degli immobili di cui sopra e che detto tributo è determinato applicando alla base imponibile un aliquota deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille( o 7 per mille in caso di straordinarie esigenze di bilancio);
Considerato che in base all’art.6 del predetto D.D.L. N.504/92 per gli anni successivi al 1993 la delibera con cui viene stabilita l’aliquota I.C.I. per l’anno successivo deve essere adottata entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
Ritenuto di dover stabilire, per l’anno 2005,un aliquota del 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per le seconde case(come per il precedente anno),in ragione delle già accertate necessi-
Tà di Bilancio che impediscono l’applicazione dell’aliquota nella misura minima e anche sulla scorta delle proiezioni derivanti dall’incasso del versamento I.C.I. per l’anno 2004;
Dato atto che è stato acquisito il previo parere favorevole reso dal responsabile del servizio sulla regolarità tecnico contabile,e dal segretario comunale sulla legittimità ex art.49 del T.U. 267/2000;
Con voti unanimi legalmente resi e verificati
(I.C.I.) ai sensi del D.L.vo 30.12.1992 n.504;
DI stabilire che l’aliquota determinativa dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005,rimane invariata rispetto al 2004 ed è pari al 5 per mille per la prima casa e del 6 per mille per le seconde case;
DI demandare agli uffici comunali competenti gli adempimenti conseguenti di cui al predetto D.D.L. N.504/92.
Di prendere atto che,in base alla Circolare del Ministero delle Finanze n.1/46 del 03.2.1993,la presente deliberazione non deve essere trasmessa al predetto Ministero ai fini di omologazione;
DI pubblicizzare,nelle forme opportune la presente determinazione.