ESTRATTO DELIBERA DI C.C.N. 09 DEL 14.04.2011
OMISSIS …
VISTA la legge
VISTO il D.Lvo 504 del 30.12.1992 istitutivo dell’ ICI ed in particolare l’art. 6 comma 2 che stabilisce che l’aliquota, da deliberare nella misura compresa tra il 4 ed il 7 per mille può essere diversificata entro tale limite;
VISTO il Titolo 1 del D.Lgs. 30.12.1992, N° 504 attuativo della delega;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs.
DATO ATTO che :
- presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli,
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione degli stessi,
- l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili, la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso,
- per l’anno 2011 la deliberazione deve essere adottata entro il 30.06.2011 come previsto dalla D.M. interno 16.03.2011 (termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2011);
VISTI i proventi accertati per l’anno 2010 relativi all’Imposta comunale in parola;
RITENUTO pertanto opportuno mantenere invariate le aliquote I.C.I. e la detrazione per l’anno 2011 nella seguente misura :
- Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,
- Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 7,0 per mille;
- euro 200,00 per la detrazione per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione;
VISTO il D.Lgs. 504/1992;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
CON VOTI favorevoli N. 8 - Contrari N. 0 - Astenuti N. 0 espressi in forma palese,
1. Di confermare per le motivazioni di cui in premessa l’aliquota e la detrazione dell’Imposta Comunale – I.C.I. per l’anno 2011 come segue :
- Aliquota 5,5 per mille per unità abitativa adibita ad abitazione principale,
- Aliquota del 7,0 per mille per ogni altra unità immobiliare diversa
dall’abitazione principale,
- detrazione euro 200,00 per l’unità immobiliare adibita a prima abitazione.