COMUNE DI CESARA (VB)

ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N° 05 DEL 13.03.2007

OMISSIS...

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata determinata come segue :

-          con delibera di G.C. N° 32 del 20.02.1993 per l’anno d’imposta 1993 veniva fissata nel 5,0 per mille

-          con successive delibere di G.C. N° 128 del 23.10.1993, per l’anno 1994 e con delibera di G.C. N° 130 del 19.09.1994 per l’anno 1995 si confermava nel 5,0 per mille,

-          con delibera di G.C. N° 163 del 5.12.1995 per l’anno 1996 fissata nel 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,0 per mille per le altre unità immobiliari,

-          con delibera di G.C. N° 25 del 1.02.1997 per l’anno 1997 confermata nel 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,0 per mille per le altre unità immobiliari,

-          con delibera di G.C. N° 19 del 27.01.1998 per l’anno  1998 si confermavano le aliquote dell’anno precedente,

-          con delibera di C.C. N° 2 del 4.03.1999 per l’anno 1999 veniva fissata un’aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,5 per mille per le altre unità immobiliari,

-          con delibera di C.C. N° 3 del 23.02.2000 per l’anno 2000 si confermavano le aliquote dell’anno precedente,

-          con delibera di Giunta Comunale N° 5 del 01.02.2001 per il 2001, con delibera di Giunta Comunale N° 2 del 07.02.2002 per l’anno 2002, con delibera di Giunta Comunale N° 12 del 13.02.2003 per l’anno 2003, con delibera di G.C. N° 9 del 21.02.2004 per l’anno 2004, con delibera di G.C. n° 11 del 07.02.2005 per l’anno 2005 e con delibera di G.C. N° 13 del 13.03.2006  per l’anno 2006 venivano confermate le aliquote dell’anno precedente,

 

VISTA la legge 23.10.1992, N° 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTO il Titolo 1 del D.Lgs. 30.12.1992, N° 504 attuativo della delega;

 

VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, N° 446;

 

DATO ATTO che :

-         presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli,

-         soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione degli stessi,

-         l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili, la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso,

-         per l’anno 2007 la deliberazione deve essere adottata entro il 31.03.2007 come previsto dalla Legge   27.12.2007, N° 296  (termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2007);

 

VISTI i proventi accertati per l’anno 2006 relativi all’Imposta comunale in parola;

 

RILEVATO che la maggiore aliquota di 0,5 per mille riferita alle unità immobiliari diverse dalla abitazione principale copre il minor gettito relativo all’aumento di € 45,00 dell’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

VISTA la delibera di G.C. N° 13 del 27.02.2007 con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale, per l’anno 2007:

a)  in via principale, la seguente misura dell’aliquote I.C.I:

-         Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,

-         Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 7 per mille;

-     Detrazione abitazione principale € 200,00

 

b) in subordine, di mantenere invariate le aliquote I.C.I. nella seguente misura :

-         Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,

-         Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 6,5 per mille;

-   Detrazione abitazione principale €  155,00

 

 

VISTO il D.Lgs. 504/1992;

 

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;

 

CON VOTI   12  favorevoli N° 0 contrari e N° 0 astenuti  espressi in forma palese,

 

DELIBERA

 

 

1) Di determinare per l’anno 2007 la misura dell’ I.C.I. come  segue:

-  Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,

-  Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 7,0   

   per mille;

      - Detrazione abitazione principale €.  200,00;

 

2) Di dare pubblicazione della determinazione delle aliquote di cui sopra mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato;

 

3)  Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 del vigente TUEL.