COMUNE DI CESARA (VB)
ESTRATTO DELIBERA DI C.C. N° 05 DEL 13.03.2007
OMISSIS...
PREMESSO che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) è stata determinata come segue :
- con delibera di G.C. N° 32 del 20.02.1993 per l’anno d’imposta 1993 veniva fissata nel 5,0 per mille
- con successive delibere di G.C. N° 128 del 23.10.1993, per l’anno 1994 e con delibera di G.C. N° 130 del 19.09.1994 per l’anno 1995 si confermava nel 5,0 per mille,
- con delibera di G.C. N° 163 del 5.12.1995 per l’anno 1996 fissata nel 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,0 per mille per le altre unità immobiliari,
- con delibera di G.C. N° 25 del 1.02.1997 per l’anno 1997 confermata nel 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,0 per mille per le altre unità immobiliari,
- con delibera di G.C. N° 19 del 27.01.1998 per l’anno 1998 si confermavano le aliquote dell’anno precedente,
- con delibera di C.C. N° 2 del 4.03.1999 per l’anno 1999 veniva fissata un’aliquota del 5,5 per mille per l’abitazione principale e nel 6,5 per mille per le altre unità immobiliari,
- con delibera di C.C. N° 3 del 23.02.2000 per l’anno 2000 si confermavano le aliquote dell’anno precedente,
- con delibera di Giunta Comunale N° 5 del 01.02.2001 per il 2001, con delibera di Giunta Comunale N° 2 del 07.02.2002 per l’anno 2002, con delibera di Giunta Comunale N° 12 del 13.02.2003 per l’anno 2003, con delibera di G.C. N° 9 del 21.02.2004 per l’anno 2004, con delibera di G.C. n° 11 del 07.02.2005 per l’anno 2005 e con delibera di G.C. N° 13 del 13.03.2006 per l’anno 2006 venivano confermate le aliquote dell’anno precedente,
VISTA la legge 23.10.1992, N° 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili;
VISTO il Titolo 1 del D.Lgs. 30.12.1992, N° 504 attuativo della delega;
VISTI gli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, N° 446;
DATO ATTO che :
- presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, di terreni agricoli,
- soggetti passivi sono i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritti di usufrutto, uso o abitazione degli stessi,
- l’imposta è riscossa da ciascun Comune per gli immobili, la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso,
- per l’anno 2007 la deliberazione deve essere adottata entro il 31.03.2007 come previsto dalla Legge 27.12.2007, N° 296 (termine di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2007);
VISTI i proventi accertati per l’anno 2006 relativi all’Imposta comunale in parola;
RILEVATO che la maggiore aliquota di 0,5 per mille riferita alle unità immobiliari diverse dalla abitazione principale copre il minor gettito relativo all’aumento di € 45,00 dell’importo della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
VISTA la delibera di G.C. N° 13 del 27.02.2007 con la quale veniva proposto al Consiglio Comunale, per l’anno 2007:
a) in via principale, la seguente misura dell’aliquote I.C.I:
- Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,
- Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 7 per mille;
- Detrazione abitazione principale € 200,00
b) in subordine, di mantenere invariate le aliquote I.C.I. nella seguente misura :
- Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,
- Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 6,5 per mille;
- Detrazione abitazione principale € 155,00
VISTO il D.Lgs. 504/1992;
VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto;
CON VOTI N° 12 favorevoli N° 0 contrari e N° 0 astenuti espressi in forma palese,
1) Di determinare per l’anno 2007 la misura dell’ I.C.I. come segue:
- Aliquota abitazione principale 5,5 per mille,
- Aliquota per ogni altra unità immobiliare diversa dall’abitazione principale 7,0
per mille;
- Detrazione abitazione principale €. 200,00;
2) Di dare pubblicazione della determinazione delle aliquote di cui sopra mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dello Stato;
3) Di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 143 del vigente TUEL.