1) Di applicare, per l'anno 2008, per i motivi in premessa esposti, l'aliquota ICI così come segue:
1 - L’aliquota del 5,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse in categoria C6 e C7, cosi come previsto dall’art. 5 comma 2 del Regolamento per l’applicazione dell’ICI.
2 - L’aliquota del 7 per mille per i fabbricati in categoria catastale A per usi occasionali, o non continuativi, o non locati esclusa la categoria A/10.
3 - L’aliquota del 6 per mille per tutti gli altri casi di cui all’art. 1 comma 2 e art. 2 del D.Legisl. n. 504/92 e smi diversi dalle abitazione principale e relative pertinenze alle stesse;
2) Di confermare in euro 120,00la detrazione d’imposta per l’abitazione principale, compreso le pertinenze, di cui al punto 1) sopra descritto;
3) Di disporre che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, ai sensi dell’ art 1 commi 5 e 8 della finanziaria 2008, che comunque non può superare €. 200,00. L’ambito di applicazione della suddetta detrazione è relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1-A8 e A9 cioè rispettivamente di abitazione di tipo signorile, ville e castelli e palazzi di pregio artistico così come stabilito dal comma 2 ter.