COMUNE DI CAMBIASCA
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
DELIBERAZIONE |
N. 08 |
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Data: 5/2/2005 |
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005 |
L’anno duemilacinque il giorno CINQUE del mese di FEBBRAIO alle ore 12.00 nella Sede Comunale.
IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
PREMESSO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi favorevolmente i pareri di regolarità tecnica e contabile sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- la L. 23/12/1996, n. 662 ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’imposta in oggetto indicata;
- in particolare, l’art. 3, comma 53, (che sostituisce l’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504) prevede quanto segue:
a) l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
b) può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
c) può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- il successivo comma 55 (che sostituisce l’art. 8 del predetto decreto legislativo) prevede, inoltre, quanto segue:
a) automatica riduzione dell’imposta del 50% per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
b) facoltà di stabilire una aliquota del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
c) facoltà di ridurre, con la deliberazione che determina la misura dell’aliquota, l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo fino al 50 per cento o, in alternativa, di elevare l’importo delle detrazioni da L. 103,29 a L. 258,23, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
- il comma 56, infine, stabilisce che l’Amministrazione può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulta locata;
- infine, l’art. 58, comma 3, del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, prevede che limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilità in misura superiore a € 258,23 fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;
- l’Amministrazione ritiene di individuare, per l’anno 2005, la seguente casistica:
1. unità immobiliari adibite ad abitazione principale : aliquota del 4,5 per mille;
Detrazione d’imposta : euro 104;
2. altre unità immobiliari: aliquota del 6,5 per mille;
3. aree fabbricabili: aliquota del 7 per mille;
4. immobili classificati in categoria “D”: aliquota 7 per mille
5. non operare alcuna riduzione percentuale dell’imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della L. 662/1996;
DELIBERA
DI DETERMINARE, per l’anno 2005, le seguenti aliquote dell’imposta comunale sugli immobili:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale : aliquota del 4,5 per mille;
- Detrazione d’imposta : euro 104;
- altre unità immobiliari: aliquota del 6,5 per mille;
- aree fabbricabili: aliquota del 7 per mille;
- immobili classificati in categoria “D”: aliquota 7 per mille
- non operare alcuna riduzione percentuale dell’imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della L. 662/1996;
DI FISSARE in Euro 104 la misura della detrazione prevista per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, non operare alcuna riduzione percentuale dell’imposta dovuta per lo stesso tipo di unità e non considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dai soggetti indicati nel comma 56 della L. 662/1996;
DI DICHIARARE, con votazione successiva parimenti unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.