-          UNITA’ IMMOBILIARI LOCATE CON CONTRATTO REGISTRATO AD UN SOGGETTO CHE LE UTILIZZA COME ABITAZ. PRINCIPALE: 6,00 per mille

-          ABITAZIONI IN USO GRATUITO AI FAMILIARI (Parenti fino al 3° grado ed affini fino al 2° grado) 6,00 per mille

-          PERTINENZE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE (Cat. C/2-C/6 e C/7): 6,00 per mille

-          ABITAZ. POSSEDUTA A TITOLO DI SOGGETTO PASSIVO DI IMPOSTA DA ANZIANO O DISABILE CHE HA ACQUISTATO LA RESIDENZA IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE NON RISULTI LOCATA: 6,00 per mille

 

Ai sensi delibera Consiglio Comunale n. 60 del 29.11.2002:

-          sono assoggettati ad ICI, ex fabbricati rurali, o i fabbricati che hanno perduto la caratteristica di ruralità ubicati negli alpeggi che sono stati ristrutturali con idonea sistemazione del manto di copertura, delle solette e dei muri perimetrali, in possesso di almeno una di queste caratteristiche: serviti da strada carrozzabile, allacciamento all’acquedotto allacciamento all’energia elettrica, allacciamento alla fognatura (ove esista l’obbligo in base al vigente regolamento comunale della fognatura). A DETTI IMMOBILI si applica comunque l’aliquota ridotta del quattro per mille. Tale aliquota si applica anche per i fabbricati ubicati negli Alpeggi, già accatastati al Catasto Urbano con categoria catastale C/2 (Magazzini agricoli)

-          Non si procederà ad emettere avvisi di accertamento o liquidazione ICI per immobili ubicati negli alpeggi che vengono adibiti a fienile, legnaia, stalla, ricovero di attrezzi agricoli e qualsiasi attività agricola, nonché per i fabbricati classificati rurali, in condizioni statiche precarie verificabili.

I contribuenti che dal 2007 inizieranno ad effettuare i pagamenti per i suddetti immobili dovranno nel 2008 presentare obbligatoriamente denuncia/comunicazione di variazione ICI.