Delibera di C.C. n’ 42 del 29.12.2008
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ICI ANNO 2009
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con atto del Consiglio Comunale n’ 73 del 10.12.1998, esecutiva dal 19.01.1999, con entrata in vigore dal 01.01.1999, predisposto ai sensi del D.Leg.vo 504/92 e s.m.i. nonché degli articoli 52 – 58 e 59 del D.Leg.vo 15.12.1997, n’ 446;
Visto che, in relazione al disposto dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, comma 156 della legge 27.12.2006, n. 296, in vigore dal 01.01.2007, l’approvazione delle aliquote I.C.I rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;
Tenuto conto del termine di approvazione delle tariffe, tasse ed imposte, coincide con il termine di approvazione del Bilancio per l’anno 2009;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n’ 6 del 04.02.2008 con la quale venivano approvate le aliquote per l’anno 2008;
Visto il comma 156 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 n’ 296 del 27.12.2006;
Visto l’art. 1 comma 7 D.L. 93/2008;
Visto l’art. 77 bis comma 30 D.L. 112/2008 convertito nella Legge 13372008 che ribadisce per il triennio 2009-2011 la sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi;
Visto il prospetto, allegato al presente atto, delle aliquote per l’anno 2009 che si ritiene confermare nelle stesse misure degli anni precedenti;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile dei Servizi Finanziari;
Udite le dichiarazioni di voto favorevole espresse dai Capi Gruppo di maggioranza e di minoranza rispettivamente per i propri gruppi consiliari;
Con voti 15 favorevoli, astenuti nessuno contrari nessuno resi da 15 Consiglieri presenti e votanti:
1. Di approvare, confermandole nelle stesse misure, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009 indicate nell’allegato prospetto.
2. Di rendere noto il testo della presente deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune, del Ministero delle Finanze e sul sito dell’ancicnc.
*************************
ALIQUOTE ICI ANNO 2009
(Delibera di C.C. n’ 42 del 29.12.2008)
A) Abitazione principale "5 per mille" (salvo quanto previsto dall’art. 1 D.L.93/2008)
(Viene considerata abitazione principale quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimora abitualmente)
Ø Ai sensi dell’art. 22 del regolamento comunale per l’applicazione dell’I.C.I., sono equiparate alla abitazione principale:
a) Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
b) Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari – (limitatamente all’applicazione delle detrazione e non anche l’aliquota ridotta prevista appunto per l’abitazione principale (dovrà essere applicata l’aliquota ordinaria)
c) Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
d) L’abitazione locata con contratto registrato a soggetto residente che la utilizza come abitazione principale.
1. Le pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, a condizione che siano durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione principale. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza, anche se ad uso delle persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Per pertinenza si intende il garage o box o posto auto, (C/6) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte, e simili), anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari, il cui proprietario risulti residente nel Comune, concesse in uso gratuito:
Ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, residenti, (genitori, fratelli e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti)
Al coniuge separato o divorziato e suoceri. SOPPRESSO DAL 01.01.2007
Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito dal D.Leg.vo 504/92 e s.m.i., ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso D.Leg.vo. La detrazione che spetta all’abitazione principale, può essere detratta dall’imposta dovuta per le pertinenze per la parte dell’importo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.
N.B. La detrazione di EURO 103,29 compete solo per l’abitazione principale del soggetto passivo d’imposta e non per le altre tipologie di abitazione come su indicate.
B) Alloggi tenuti a disposizione del proprietario non residente, comprese le pertinenze (seconde case utilizzate per vacanze) - Alloggi vuoti non locati, comprese le pertinenze (sia il proprietario residente o non residente) “7 per mille”
C) Immobili di enti senza scopo di lucro "5 per mille"
D) Per tutte le altre tipologie di immobili diversi da quelli suindicati “6 per mille”
SCADENZE ANNO 2009
- Presentazione dichiarazioni riferite all’anno 2008 Obbligo soppresso dalla Legge finanziaria
- L’obbligo permane per quelle situazioni/variazioni per cui non è possibile reperire i dati attraverso l’Agenzia del territorio.
- Versamento 1’ rata di acconto 16.06.2009
- Versamento rata a saldo 16.12.2009
MODALITA’ DI VERSAMENTO/PAGAMENTO:
► SU MODULO DI C.C.P. CONFORME AL MODELLO APPROVATO DAL MINISTERO- N’ C.C.P. 88762026
Intestato a EQUITALIA SESTRI SPA – BAVENO – VCO – ICI
► TRAMITE MODELLO F 24
► ON LINE collegandosi al sito www.comune.baveno.vb.it nel servizio Tributi → pagamento on line
Per informazioni telefonare all’ufficio tributi (0323912341 – 0323912342) nel seguente orario:
LUN – MAR – MERC – VEN- :dalle 8,30 alle 10,30 - dalle 12,30 alle 14
GIOVEDI : dalle 8,30 alle 10,30 – dalle 15 alle 17,30
SABATO : dalle 8,30 alle 10,30