IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che la Legge ( Finanziaria 2007) 27.12.2006 n. 296 al comma 156 ha modificato l’art. 6 , 1° comma del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e attribuisce al Consiglio Comunale la competenza a deliberare in merito alla determinazione delle aliquote I.C.I.;
Atteso che si rende necessario deliberare alcune modalità operative ed interpretative relative alla gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I. al fine di rendere più equa la stessa imposta;
Visto l’art. 6 del decreto legislativo n.504 del 30 dicembre 1992 in materia di riordino delle finanze territoriali e successive norme legislative in materia di I.C.I.;
Vista la legge 23.12.1996 n. 662;
Visto il D.Lvo 15.12.1997 n. 446;
Visto il D.L. 26.01.1999 n. 8;
Visto l’art. 30 comma 14 della legge 488/99;
Vista la legge n. 448 del 28 dicembre 2001;
Vista la legge n. 289/2002;
Vista la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria);
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 comma 1° del T.U.E.L. n. 267/2000
Con voti favorevoli n. 9 , contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi in forma palese per alzata di mano, da i n. 9 consiglieri presenti e votanti;
D E L I B E R A
Di determinare le seguenti modalità operative ed interpretative relative alla gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, I.C.I.:
1 - dalla data 01 gennaio 1998 si considerano regolari i versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri;
2 - Il valore dei terreni edificabili (salvo situazioni particolari) da indicare al fine del conteggio dell’I.C.I. non dovrà essere inferiore a € 30,00 per le aree residenziali ed a € 25,00 per le zone artigianali e commerciali;
3 - dalla data del 01 gennaio 2003 si considera pertinenza dell’abitazione n. 1 autorimessa classificata al catasto urbano cat. C6;
4 - dalla data del 01 gennaio 2003 sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito esclusivamente ai figli o genitori del proprietario;
Di confermare per l’anno finanziario 2008 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella seguente percentuale :
aliquota del 5,5 per mille;
detrazione 1^ casa € 129,11
Di esentare inoltre tutti i fabbricati che risultano essere strumentali all’attività agricola, presenti nel territorio comunale e adibiti a cascine e fienili.
Di provvedere, nel rispetto dell’art. 58 comma 4 del D. Lvo n. 446/97 a dare la più ampia pubblicità alla presente deliberazione come previsto dalla normativa vigente in materia.
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Visto di sola ed esclusiva regolarità contabile a’ sensi art. 49 comma 1 TUEL n. 267/2000.
il responsabile del servizio finanziario