DGC n. 137 del 21/12/2005
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto ha espresso: Parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Roberto Mora
Su richiesta dell’Amministrazione, il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità del presente atto ai sensi dell’art. 97 comma 2 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Il Segretario Comunale
F.to Antonella Obertini
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Premesso:
- che l’art. 27 – 8° comma – della Legge 448/2001 dispone che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposte per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio;
- che l’art.6 – 1° comma del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della legge 23.12.1996, n. 662 dispone che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Comune nel termine fissato per l’approvazione del Bilancio, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- che la deliberazione con la quale viene determinata l’aliquota può inoltre prevedere la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero, elevare fino a lire 500.000 la detrazione di lire 200.000 prevista per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
- che, inoltre, l’art.1 – comma 5 – della legge 449/97 concede la facoltà di fissare aliquote agevolate per tre anni a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità inagibili o inabitabili, o interventi di recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
- che nell’ambito delle facoltà concesse dalla sopra richiamata normativa e in relazione alle esigenze del Bilancio comunale, l’Amministrazione Comunale non intende apportare modifiche alle seguenti aliquote determinate per l’anno 2005 con deliberazione G.C.n.126 in data 16.12.2004:
- aliquota ordinaria:
abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili 5 per mille
- aliquote diversificate:
immobili diversi dall’abitazione principale e tenuti a disposizione
e loro pertinenze 7 per mille
immobili diversi dall’abitazione principale e locati e loro pertinenze 6 per mille
immobili oggetto di interventi di cui all’art.1 comma 5 legge 449/97 4 per mille
immobili di categoria A/10 – C – D (con esclusione delle pertinenze
degli immobili di cui ai punti precedenti) 6,5 per mille
- detrazione per abitazione principale: Euro 130,00
Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 97 comma 2 e alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di determinare, per l’anno 2006, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura seguente:
1. abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili 5 per mille
2. immobili diversi dall’abitazione principale e tenuti a disposizione e loro
pertinenze 7 per mille
3. immobili diversi dall’abitazione principale e locati e loro pertinenze 6 per mille
4. immobili oggetto di interventi di cui all’art.1 comma 5 legge 449/97 4 per mille
5. immobili di categoria A/10 - C - D (con esclusione delle pertinenze degli
immobili di cui ai punti precedenti) 6,5 per mille
- detrazione per abitazione principale: Euro 130,00
2) Di provvedere alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;
3) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000.