DGC n. 126 del 16/12/2004
Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Determinazione dell’aliquota per l’anno 2005.
Ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il Responsabile del Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile del presente atto ha espresso: Parere favorevole.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Roberto Mora
Su richiesta dell’Amministrazione, il Segretario Comunale esprime parere favorevole di legittimità del presente atto ai sensi dell’art. 126 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.
Il Segretario Comunale
Antonella Obertini
* * *
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’art. 27 – 8° comma – della Legge 448/2001 dispone che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote di imposte per i tributi locali e per i servizi locali è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio;
- che l’art.6 – 1° comma del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 come sostituito dal comma 53 dell’art.3 della legge 23.12.1996, n. 662 dispone che l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stabilita dal Comune nel termine fissato per l’approvazione del Bilancio, in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
- che la deliberazione con la quale viene determinata l’aliquota può inoltre prevedere la riduzione fino al 50% dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ovvero, elevare fino a lire 500.000 la detrazione di lire 200.000 prevista per l’abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;
- che, inoltre, l’art.1 – comma 5 – della legge 449/97 concede la facoltà di fissare aliquote agevolate per tre anni a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità inagibili o inabitabili, o interventi di recupero di immobili di interessi artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
- che nell’ambito delle facoltà concesse dalla sopra richiamata normativa e in relazione alle esigenze del Bilancio comunale, l’Amministrazione Comunale non intende apportare modifiche alle seguenti aliquote determinate per l’anno 2004 con deliberazione G.C.n.105 in data 16.12.2003:
- aliquota ordinaria:
abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili 5 per mille
- aliquote diversificate:
immobili diversi dall’abitazione principale e tenuti a disposizione
e loro pertinenze 7 per mille
immobili diversi dall’abitazione principale e locati e loro pertinenze 6 per mille
immobili oggetto di interventi di cui all’art.1 comma 5 legge 449/97 4 per mille
immobili di categoria A/10 – C – D (con esclusione delle pertinenze
degli immobili di cui ai punti precedenti) 6,5 per mille
- detrazione per abitazione principale: Euro 130,00
Preso atto dei pareri espressi in ordine alla legittimità ai sensi dell’art. 126 e alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000;
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge
DELIBERA
1) Di determinare, per l’anno 2005, le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura seguente:
1. abitazione principale e sue pertinenze, aree fabbricabili 5 per mille
2. immobili diversi dall’abitazione principale e tenuti a disposizione e loro
pertinenze 7 per mille
3. immobili diversi dall’abitazione principale e locati e loro pertinenze 6 per mille
4. immobili oggetto di interventi di cui all’art.1 comma 5 legge 449/97 4 per mille
5. immobili di categoria A/10 - C - D (con esclusione delle pertinenze degli
immobili di cui ai punti precedenti) 6,5 per mille
- detrazione per abitazione principale: Euro 130,00
2) Di provvedere alla pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della presente deliberazione;
3) Di comunicare la presente deliberazione ai Capi Gruppo Consiliari, contemporaneamente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art.125 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267 del 18.8.2000.