IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER L’ANNO 2007.
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 12/03/2007.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto, presentata dalla Giunta Comunale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli, resi in forma palese,
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 3 – commi da n.
DATO ATTO che il comma 156 dell’Articolo 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 prevede che la determinazione dell’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili spetti al Consiglio Comunale in deroga a quanto previsto dall’ art. 42, lett. F) e dell’art. 48 comma 2 del T.U. D.lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Vista la L.662/96;
Vista
DELIBERA
- Di confermare per l’anno 2007:
l’aliquota nella misura del 5,5 (cinque,cinque) per mille già vigente dall’Anno 1995;
l’aliquota del 7 (sette) per mille per le unità appartenenti al gruppo D “Fabbricati a destinazione speciale;
- Di confermare in euro 118,79, pari all’importo già vigente per gli anni dal 1997 al 2006, la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (art. 8 comma 2 D.Lgs. 504/92 – come modificato con art. 3 comma 55 – L. 662/96 e dal comma 173 - lettera b) dell’Art. 1 della L. 296/06);
- Di confermare anche per l’anno 2007 la detrazione per abitazione principale nella misura complessiva di euro
1. Essere proprietari sull’intero territorio nazionale della sola unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e sua eventuale pertinenza.
2. Il nucleo familiare presenti un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a euro 10.000,00 con riferimento ai redditi percepiti nell’anno 2005.
3. L’abitazione per la quale si richiede la detrazione di euro 250,00 non sia catastalmente classificata o classificabile nelle categorie A/1, A7, A/8, A/9.
4. Ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione ICI l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) viene calcolato secondo quanto stabilito dalla normativa nazionale in materia di ISE;
I requisiti devono essere posseduti alla data del 01.01.2007; qualora il contribuente acquisisca nel corso del 2007 l’immobile adibito ad abitazione principale, i requisiti dovranno essere posseduti alla data di acquisto dell’immobile.
Le domande relative alla detrazione di euro 250,00 dovranno essere presentate all’Ufficio Tributi entro il 30.06.2007 o, se il contribuente acquisisce in data successiva l’immobile adibito ad abitazione principale, entro il 20.12.2007, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio.
Qualora non risultino presenti tutte le condizioni richieste, l’Ufficio Tributi respinge la domanda con provvedimento motivato.
- Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, mediante avviso sintetico, nella Gazzetta Ufficiale a cura dell’Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’economia e delle finanze.
- Di provvedere, ai sensi della Circolare n. 3/DPF del 16/04/2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla trasmissione della richiesta di pubblicazione, unitamente alla presente deliberazione, mediante posta elettronica, all’indirizzo: dpf.federalismofiscale@finanze.it.
Il proponente
Dott. BERGANTINO Vincenzo
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Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, vengono espressi i seguenti PARERI:
- PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE