PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

 

COMUNE DI CORIO

 

Per l’anno 2011 non sono stati adottati provvedimenti modificativi dell’imposta comunale immobiliare.

 

L’applicazione di nuove esenzioni, riduzioni o agevolazioni utilizzate dal contribuente

deve essere comunicata a mezzo degli appositi modelli messi a disposizione del Comune

 

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA

(per mille)

DETRAZIONE

 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA

 

6,5

 

 

Abitazione principale (escluse categorie A/1  A/8 – A/9) e relative pertinenze : C/2, C/6, C/7 nel numero di 1 fabbricato per categoria.

 

 

ESENTE

 

 

 

 

Abitazione principale di categoria: A/1 – A/8 –A/9 e relative pertinenze

(C/2-C/6-C/7 nel numero di 1 fabbricato per categoria)

 

5,75

 

104,00

Abitazione  posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani

o disabili residenti in ricoveri o case di cura, a condizione che la

stessa non risulti locata e relative pertinenze.

(C/2 – C/6 – C/7 nel numero di 1 fabbricato per categoria)

 

ESENTE

 

 

Abitazione concessa dal proprietario in uso gratuito a parenti di 1° e 2°

grado (genitori-figli-fratelli/sorelle), che la occupano quale loro abitazione principale, avendovi la residenza anagrafica e relative pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 nel numero di 1 fabbricato per categoria)

 

ESENTE

 

Abitazione locata  con contratto registrato utilizzata dal locatario come

abitazione principale (residenza anagrafica)

5,75

 

 

Ex casa coniugale del contribuente separato o divorziato non assegnatario, a condizione che non sia proprietario di un’altra abitazione nello stesso comune

 

ESENTE

 

 

TERRENO  AGRICOLO

 

 

ESENTE

 

 

Non si fa luogo a versamento se l’importo del tributo dovuto per ogni singolo versamento non eccede

€. 5,16

 

Versamento su c.c.p. 88714753 intestato a Equitalia Nomos Spa Corio.To.ICI

 

 

Aree fabbricabili

 

Il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Con deliberazione del C.C. n. 34 del 18/12/2003, sono stati definiti i  valori  medi delle aree fabbricabili in :

- Aree Residenziali di Riordino €./mq. 40,00

- Aree Residenziali di Completamento €/mq 40,00

- Aree residenziali di nuovo impianto €. mq. 40,00

- Aree industriali e/o artigianali €/mq. 26,00

 

 

 

Alle aree edificabili di ridotte dimensioni gravate da:

-         servitù di passaggio o  altro peso o vincolo risultante da atto registrato e trascritto

-         fascia di rispetto di elettrodotto

può essere attribuito, esclusivamente ai fini dell’applicazione dell’ICI, ai sensi della deliberazione del C.C. n. 20 del 30 maggio 2006, un valore di mercato in misura ridotta fino ad un massimo del 60% rispetto ai valori suddetti.