Deliberazione del C.C. n. 6 del 31.3.2008
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Conferma delle aliquote e determinazione detrazione per abitazione principale. Anno 2008.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 3 in data 28.3.2007, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venivano confermate, per l’anno 2007, le aliquote dell’ICI nelle seguenti misure:
e stabilita in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2007, è stato accertato in € 185.000,00 circa e che nella previsione di incasso da inserire nel bilancio 2008, si è tenuto conto del minor introito derivante dall’introduzione della nuova detrazione per abitazione principale di cui all’art. 1, comma 5, della Legge Finanziaria 24.12.2007, n. 244, quantificato in circa € 18.000,00. Detto importo di € 18.000,00 è stato previsto in entrata nel Titolo III quale rimborso da parte dello Stato.
Visto l’art. 52 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.Lgs n. 504/92 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Evidenziato che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. precitato, è stato modificato con legge 23.12.1996 n. 662, art. 3, commi da 53 a 57, che hanno introdotto nuove ed importanti modificazioni alla disciplina in materia di imposta comunale sugli immobili, con possibilità di graduazioni, detrazioni e differenziazioni delle misure dell’imposta;
Ritenuta, in diritto, superata dal citato articolo la dottrina prevalente che ha affermato come le disposizioni della legge finanziari 2001 concretino un reale caso di federalismo fiscale, consentendo all’autonomia impositiva del Comune un ampio ventaglio di opportunità in materia di disciplina di aliquota dell’I.C.I. con competenza dell’organo esecutivo, riservando al Consiglio comunale la competenza in materia di detrazioni, in quanto afferente alla disciplina generale dei tributi ex art. 42, comma 2, lettera f, del T.U.E.L., D.Lgs. 267/2000;
Richiamata la deliberazione di C.C. n° 32 in data 27.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999, come modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 28.2.2000 ai sensi dell’art. 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 e con deliberazioni del C.C. n. 1 del 28.02.2002, n.1 del 14.3.2005 e n. 5 del 29.03.2006 con le quali si deliberava di approvare il nuovo testo degli artt. 19 e 21;
Vista la legge 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
Visto il comma 156 dell’art. 1 della Legge 296/2007 che attribuisce al Consiglio la competenza per la determinazione delle aliquote ICI;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2008 da parte degli Enti locali è stato differito al 31.03.2008, in attuazione dell’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267 e smi;
Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";
Ritenuto:
- di confermare, per l’anno 2008, le aliquote ICI nelle stesse misure del 2007 e precisamente:
- di stabilire la detrazione per l’abitazione principale in € 103,29;
Visto l’art. 1, commi 5, 7, 8 e 287 della L.F. 244 del 24.12.2007 il quale ha introdotto un’ulteriore detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile di detta unità immobiliare. Tale detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La minore imposta derivante dall’applicazione del suddetto comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli Comuni previa presentazione di apposita certificazione da parte dei Comuni stessi.
Atteso che, per l’anno 2008, la previsione dell’entrata ICI può essere quantificata in € 167.000,00, somma che consente il pareggio economico del bilancio di previsione 2008;
Nel calcolo si è tenuto conto:
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Amministrativo contabile, cat. D3 (responsabile ICI), in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. . 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.;
Atteso che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;
Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito:
Presenti n. 13
Astenuti n. =
Voti favorevoli n. 13
Voti contrari n. =
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) di confermare, per l’anno 2008, le aliquote ICI nelle stesse misure del 2007 e precisamente:
3) di stabilire per l'anno 2008 in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta;
4) di dare atto che l’art. 1, commi 5, 7, 8 e 287 della L.F. 244 del 24.12.2007 ha introdotto un’ulteriore detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile di detta unità immobiliare. Tale detrazione, comunque non superiore ad € 200,00, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica; la minore imposta derivante dall’applicazione del suddetto comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli Comuni previa presentazione di apposita certificazione da parte dei Comuni stessi.
5) di dare atto che con deliberazione di C.C. n° 32 in data 27.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999, come modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 28.2.2000 ai sensi dell’art. 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 e con deliberazioni del C.C. n. 1 del 28.02.2002, n.1 del 14.3.2005 e n. 5 del 29.03.2006 con le quali si deliberava di approvare il nuovo testo degli artt. 19 e 21;
6) di dare atto che la previsione dell'entrata ICI per l'anno 2008 può essere quantificata in € 167.000,00, tenuto conto:
7) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge, in ossequio all’art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 e del Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio 2008 è stato differito al 31.03.2008;
8) di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 e sm.i. i seguenti pareri favorevoli:
- regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D3 - istruttore direttivo;
- regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D3 - istruttore direttivo;
e che il Segretario Comunale ha svolto l’attività di assistenza giuridico amministrativa;
9) di dare, inoltre, atto che il Consiglio Comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006, n. 296;
10) di trasmettere, ai sensi della circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16.04.2003, n. 3, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.5.2003, n. 123, direttamente al Ministero tramite posta elettronica la richiesta di pubblicazione che avverrà sul sito internet del Dipartimento politiche fiscali;
11) di dare atto che la presente deliberazione viene allegata al bilancio di previsione 2008 ai sensi dell'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
12) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, della L. 267 del 18.08.2000 e s.m.i., con una seconda e distinta votazione resa in forma palese che dà il seguente esito:
Presenti n. 13
Astenuti n. =
Voti favorevoli n 13
Voti contrari n. =