Deliberazione della G.C. n. 5 del 16.2.2005
OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Determinazione dell’aliquota per l’anno 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione della G.C. n° 5 in data 03/03/2004, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2004, l’aliquota dell’ICI nelle seguenti misure:
e stabilita in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2004, è stato stimato in € 176.000,00;
Visto l’art. 52 del D. Lg.vo 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.L.vo 30/12/1992 n° 504 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 58 del D.L.vo 15/12/1997 n° 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.L.vo 504/92;
Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lg.vo 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Richiamata la deliberazione di C.C. n° 32 in data 27.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999, come modificato con deliberazione del C.C. n. 6 del 28.2.2000 ai sensi dell’art. 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 e con deliberazione del C.C. n. 1 del 28.02.2002 con la quale si deliberava di approvare il nuovo testo dell'art. 19 come di seguito:
UNITA' IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
2. Non sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale (genitori e figli, nonni e nipoti, zii, e nipoti);
b) agli affini (suoceri, generi e nuore, cognati)";
e si deliberava, inoltre, che le pertinenze seguono lo stesso trattamento dell'abitazione principale quando siano riconoscibili come tali ai sensi dell'art. 817 dal Codice Civile.
Atteso che prima dell’approvazione del bilancio l’Amministrazione intende modificare ed integrare il succitato Regolamento relativamente alle pertinenze;
Visto l’art. 14 del predetto Regolamento suddetto che testualmente recita:
"Determinazione delle aliquote.
1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da disposizione di legge, con effetto per l’anno successivo.
2. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l’aliquota del 4 per mille "
Visto l’art. 42, comma 2, lettera f), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Visto l’art. 27 , comma 8 , della legge 28.12.2001, n. 448 che testualmente recita:
"Il comma 16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:
"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
Visto il Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004 con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 da parte degli Enti locali è stato differito al 28/02/2005, in attuazione dell’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, l’aliquota ICI nelle seguenti misure:
Visto inoltre il comma 67 dell'art. 1 della Legge Finanziaria n. 311 del 30/11/2004 che recita:
"In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l’efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2004, sono prorogati al 31 dicembre 2005, limitatamente alle annualità di imposta 2000 e successive";
Atteso che, per l’anno 2005, la previsione dell’entrata ICI può essere quantificata in € 180.000,00 oltre gli accertamenti relativi agli anni precedenti che si intende effettuare nel corso dl 2005 ammontanti a circa € 6.500,00 per un totale di € 186.500,00 somma che consente il pareggio economico del bilancio di previsione 2005;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area amministrativo contabile, cat. D (responsabile ICI), in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. . 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano
DELIBERA
1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2) di confermare per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:
3) di confermare per l'anno 2005 in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta.
4) di dare atto che con propria deliberazione n. 32 in data 27.11.98, esecutiva, è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili ICI a valere dall’1.1.99, che con propria deliberazione n. 6 del 28.2.2000, è stato modificato l’art. 19 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta sugli immobili ICI con effetto dall’1.1.2000 ai sensi dell’art. 30 commi 12 e 13 della legge 23.12.99 n. 488, che con propria deliberazione n. 1 del 28.02.2002 è stato nuovamente modificato l’art. 19 del suddetto regolamento con effetto dal 1.01.2002, stabilendo che le pertinenze seguono lo stesso trattamento dell'abitazione principale quando siano riconoscibili come tali ai sensi dell'art. 817 dal Codice Civile e che si intende procedere ad una ulteriore modifica del succitato Regolamento al fine di normare in modo equo il problema delle pertinenze.
5) di dare atto che la previsione dell'entrata ICI per l'anno 2005 può essere quantificata in € 180.000,00 oltre gli accertamenti da effettuarsi;
6) di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge, in ossequio all’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 e del D.L. n. 311 del 30/12/2004, con cui il termine per la deliberazione del bilancio 2005 è stato differito al 28/02/2005.
7) di dare atto che il presente provvedimento ha ottenuto, in conformità all’art. 49, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 i seguenti pareri favorevoli:
- regolarità tecnica rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D - istruttore direttivo;
- regolarità contabile rilasciata dal Responsabile dell'Area Amministrativo contabile - cat. D - istruttore direttivo.
8) di dare, inoltre, atto che la Giunta comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. f), del T.U.E.L. 267/2000.
9) di dare atto che la presente deliberazione verrà comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/2000.
10) di trasmettere la presente deliberazione all’Ufficio pubblicazione leggi e decreti presso il Ministero di Grazia e Giustizia per la pubblicazione per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.lg.vo 15.12.1997 n. 446 e della circolare del Ministero delle Finanze n. 49/E del 13.02.1998.
11) di dare atto che la presente deliberazione viene allegata al bilancio di previsione 2005 ai sensi dell'art. 172 lett. e) del D.Lgs. 267/2000.