Divisione Servizi Tributari e Catasto

       n. ord. 81

Settore ICI - Gestione accertamenti   

2011 01396/013

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 marzo 2011

 

(proposta dalla G.C. 25 marzo 2011)

 

         

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.). DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE I.C.I. PER L'ANNO 2011.

 

Proposta dell'Assessore Passoni.  

 

             L'articolo 1, comma 1, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie" convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2008, è esclusa dall'Imposta Comunale sugli Immobili di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

             L'esenzione non si applica alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali  A1, A8, A9 ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.

             La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato.

             Con la Risoluzione n. 12/DPF del 5 giugno 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito gli ambiti e le modalità di applicazione dell'esenzione I.C.I. dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo.

             In particolare si applica anche:

-            alle pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 4  comma 1 del Regolamento Comunale dell'I.C.I.;

-            alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

-            alle unità immobiliari assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616;

-           alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;

-            alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

-            alle unità immobiliari concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al secondo grado, che vi risiedano anagraficamente.

 

             L'esenzione dall'I.C.I. non opera per le seguenti fattispecie:

-           le abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9;

-           i cittadini italiani residenti all'estero.

             L'articolo 1, comma 7, dello stesso Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93 ha previsto che "dalla data di entrata in vigore dello stesso fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle Regioni e degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato".

             Inoltre l'articolo 77-bis, comma 30, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella Legge 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che "resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli Enti Locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)".

             Da ultimo, il comma 123 dell'articolo 1 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) ha nuovamente confermato la sospensione di cui sopra.

          Si ritiene pertanto di dover determinare le aliquote e la detrazione d'imposta per l'esercizio 2011 nella stessa misura del 2010. 

Tutto ciò premesso,

 

 LA GIUNTA COMUNALE  

 

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 17 dicembre 2010, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2011 da parte degli Enti Locali al 31

marzo 2011;

                    Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge 296 del 27 dicembre 2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;    

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

 

1)         di approvare tutto quanto descritto in premessa;

2)          di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2011 - Aliquote e Detrazione" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n.    ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 132,00 su base annua la detrazione per l'abitazione principale;

3)         di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1 gennaio 2011;

4)          di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;

5)          di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Allegato 1

I.C.I - nell'anno 2011

ALIQUOTE E DETRAZIONE

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

 

ALIQUOTA

(per mille)

 

DETRAZIONE

(in Euro)

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA (per i casi diversi da quelli sotto elencati)

6

 

 

 

UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

7

 

 

 

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE  PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

 

ESCLUSA**

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c)

 

 

ESCLUSA

 

 

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera d)

 

 

ESCLUSA

 

 

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO  ED ASSEGNATA DALL’A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE

ESCLUSA

 

UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON  PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO  SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f)

 

 

ESCLUSA

 

 

 

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA IN A/1, A/8 E A/9

 

5,25

 

 

132,00*

UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4)

 

 

9

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL  24/01/2008 (L. 431/98 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (REG. ICI, art. 4 bis)

 

         1 ***

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 

 

           

RESIDENTI ALL’ESTERO

7

132,00*

*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a € 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis).

**I soggetti domiciliati senza residenza possono usufruire dell’agevolazione, a condizione che non posseggano, nel territorio nazionale, un’altra unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

***Ai contratti stipulati con studenti universitari fuori sede (art. 5 comma 2 L. 431/1998) deve essere allegata copia del certificato di iscrizione.