A decorrere dal 1° Gennaio 2008 non si paga più l'ICI sulla prima casa.
Già a partire dalla scadenza di lunedì 16 giugno sono esentate dal pagamento dell'ICI tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.
L'esenzione si applica all'abitazione in cui si ha la residenza anagrafica e si estende alle pertinenze e ad un solo garage o posto auto (categoria catastale A6).
L'esenzione si estende anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale e precisamente:
L'abolizione dell'ICI vale anche per l'ex casa coniugale del contribuente separato o divorziato non assegnatario, a condizione che non sia proprietario di un 'altra abitazione nello stesso Comune. E' stata abrogata la detrazione statale dell'1,33‰ (fino ad un massimo di 200,00 Euro) istituita dalla Legge Finanziaria 2008.
Abitazioni principali (escluse categorie A1, A8, A9) | ESENTI |
Abitazioni principali in categorie A1, A8, A9 | 6‰ + detrazione di 132 Euro |
Immobili diversi dalle abitazioni | 6‰ |
Seconde case | 7‰ |
Seconde case locate con contratto convenzionato | 1‰ |
Seconde case non locate da almeno 2 anni | 9‰ |
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CITTÀ DI TORINO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 22 maggio 2008
(proposta dalla G.C. 2 maggio 2008)
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2008.
Proposta dell'Assessore Passoni.
L'articolo 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha introdotto un'ulteriore detrazione I.C.I. sulla prima casa definendone altresì i limiti applicativi e le modalità operative per il rimborso ai Comuni da parte dello Stato, della perdita di gettito.
La nuova detrazione statale, fruibile in sede di versamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, è pari all'1,33 per mille della base imponibile dell'abitazione principale fino ad un limite massimo di Euro 200,00 ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale.
Si tratta pertanto di un ulteriore importo che si aggiunge alla detrazione comunale attualmente in vigore pari ad Euro 132,00 che per i contribuenti torinesi equivale ad una riduzione totale che può arrivare fino ad un massimo di Euro 332,00 sulla prima casa.
L'ulteriore detrazione statale non si applica alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 ovvero abitazioni signorili, ville e castelli.
La minore imposta che ne deriva verrà rimborsata al Comune attraverso un trasferimento compensativo a carico del Bilancio dello Stato, per il 50% dell'ammontare riconosciuto in via previsionale entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50% entro il 16 dicembre 2008.
Il rimborso verrà erogato sulla base di una certificazione del Comune che attesti il minor gettito previsto ed eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio 2009.
Con le Risoluzioni n. 1/DPF del 31 gennaio 2008 e n. 5/DPF del 15 febbraio 2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito gli ambiti e le modalità di applicazione della nuova detrazione I.C.I. sull'abitazione principale, prevista dal comma 2-bis dell'articolo 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, introdotto dal già citato articolo 1 comma 5 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.
In particolare, l'ulteriore detrazione statale si applica anche:
- alle pertinenze dell'abitazione principale, così come individuate dall'articolo 4 comma 1 del Regolamento Comunale dell'ICI;
- alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risultino locate;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari assegnate dagli istituti autonomi per le case popolari (A.T.C.) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616.
La detrazione statale non si applica invece alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale:
- possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- concesse dal proprietario in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, che vi risiedano anagraficamente.
Inoltre, con il comma 6 dell'articolo 1, la Legge Finanziaria 2008 ha introdotto un criterio agevolativo in capo al coniuge separato non assegnatario della casa coniugale.
Infatti l'articolo 3-bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 introdotto dal suddetto comma, prevede che il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, divorzio, annullamento o scioglimento del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale, determini l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata per l'abitazione principale e le relative detrazioni comunale e statale, calcolate in proporzione alla quota posseduta, a condizione che egli non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Infine, si confermano le aliquote I.C.I. e la detrazione comunale per l'abitazione principale nelle misure in vigore nell'anno 2007, approvate con deliberazione della Consiglio Comunale del 28 marzo 2007 (mecc. 2007 01334/013), esecutiva dal 13 aprile 2007 e dettagliatamente indicate nel quadro sinottico allegato.
Tutto ciò premesso,
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 20 marzo 2008, che differisce il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno 2008 da parte degli Enti Locali al 31 maggio 2008;
Visto l'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 che prevede che le deliberazioni delle aliquote, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE
1) di approvare tutto quanto descritto in premessa;
2) di approvare il prospetto "I.C.I. nell'anno 2008 - ALIQUOTE E DETRAZIONI" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (all. 1 - n. ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili confermando in Euro 132,00 su base annua la detrazione comunale per l'abitazione principale;
3) di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1° gennaio 2008;
4) di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA (per mille) |
DETRAZIONE COMUNALE |
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA (per i casi diversi da quelli sotto elencati) |
6 |
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UNITA’ ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO |
7 |
|
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE |
5,25 |
€ 132,00*
DETRAZIONE STATALE** 1,33 per mille |
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c) |
5,25 |
€ 132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETRIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera d) |
5,25 |
€ 132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL’A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
DETRAZIONE STATALE** 1,33 per mille |
UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f) |
5,25 |
€ 132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4) |
9 |
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UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 24/01/08 (L. 431/98 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (REG. ICI, art. 4 bis) |
1 |
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UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
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*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione comunale pari a € 132,00, solo una volta e per una sola unità immobiliare (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis).**Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione statale pari all'1,33 per mille della base imponibile per un importo non superiore a € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, solo una volta e per una sola unità immobiliare. Si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. |