5,25 per mille.
Detrazione: 132,00 Euro.
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA (per mille) |
DETRAZIONE (in Euro) |
REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA |
6,00 |
........ |
UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO |
7,00 |
..... |
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE |
5,25 |
132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c) |
5,25 |
132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4 comma 2, lettera d) |
5,25 |
132,00* |
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE; UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2 lettere a, b) |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
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UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f) |
5,25 |
132,00* |
UNITA’ IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4) |
9 |
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UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 23/9/2003 ex L. 431/98 art. 2, comma 3 (L. 431/98 art. 2,comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Reg. ICI art. 4 bis) |
1 |
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UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
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*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare. (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis)
Le unità immobiliari non classificate o non classificabili nella categoria "A" ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultimo o dai suoi conviventi, costituendone PERTINENZA, usufruiscono dell'ALIQUOTA RIDOTTA prevista per la stessa. Per le pertinenze destinate a box o posto macchina L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA PER UNA SOLA DI ESSE. (Reg. ICI art. 4 comma 1)
Il Comune di Torino, adeguandosi all’orientamento consolidato dalla giurisprudenza, ritiene che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (ad es. nei casi di separazione) costituisce, a vantaggio del coniuge assegnatario, un diritto di godimento del bene di natura personale e non equiparabile quindi, al diritto reale di abitazione. Pertanto, l’ICI deve essere comunque corrisposta dal proprietario in base alla propria quota di possesso.