Aliquota ordinaria: 6 per mille
aliquota e detrazione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

5,25 per mille.
Detrazione: 132,00 Euro.
 

Altre aliquote e detrazioni deliberate per l'anno 2007

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTA (per mille)

DETRAZIONE (in Euro)

REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA

6,00

........

UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

7,00

.....

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

5,25

132,00*

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c)

5,25

132,00*

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4 comma 2, lettera d)

5,25

132,00*

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2 lettere a, b)

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 

UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f)

5,25

132,00*

UNITA’ IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4)

9

 

UNITA’ IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL’ACCORDO TERRITORIALE DEL 23/9/2003 ex L. 431/98 art. 2, comma 3 (L. 431/98 art. 2,comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (Reg. ICI art. 4 bis)

1

 

UNITÀ IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 



*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a Euro 132,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare. (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis)

Le unità immobiliari non classificate o non classificabili nella categoria "A" ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale dal titolare di quest'ultimo o dai suoi conviventi, costituendone PERTINENZA, usufruiscono dell'ALIQUOTA RIDOTTA prevista per la stessa. Per le pertinenze destinate a box o posto macchina L'AGEVOLAZIONE SI APPLICA PER UNA SOLA DI ESSE. (Reg. ICI art. 4 comma 1)

Il Comune di Torino, adeguandosi all’orientamento consolidato dalla giurisprudenza, ritiene che il provvedimento di assegnazione della casa coniugale (ad es. nei casi di separazione) costituisce, a vantaggio del coniuge assegnatario, un diritto di godimento del bene di natura personale e non equiparabile quindi, al diritto reale di abitazione. Pertanto, l’ICI deve essere comunque corrisposta dal proprietario in base alla propria quota di possesso.