Divisione Servizi Tributari e Catasto

2006 00717/013

Settore ICI

/MI

4 

 

 

CITTÀ DI TORINO

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

31 gennaio 2006

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2006.

 

Proposta dell'Assessore Bonino.  

 

L’art. 27, comma 8, della Legge n° 448 del 27/12/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n° 388 con il seguente:

“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/98 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione”.

Con l’art. 1, comma 155 della Legge n° 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti locali è stato differito al 31/3/2006.

L’art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997, così modificato dal D.Lgs 506/1999 stabilisce che, con decreto al Ministero delle Finanze e della Giustizia sarà definito il modello al quale il Comune dovrà attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.

L’art. 42, comma 2, lettera f) D.Lgs. 267 del 18/08/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. L’art. 42 stabilisce per esclusione che la Giunta Comunale ha competenza limitatamente alle aliquote dei tributi e alle tariffe dei servizi.

Il Consiglio Comunale nella seduta del 24 gennaio 2006 con deliberazione (mecc. 200512041/024) all’oggetto: “Indirizzi per l’esercizio 2006 in tema di tributi locali, tariffe, rette canoni ed altre materie simili” ha stabilito di confermare per l’anno 2006 le aliquote e la detrazione applicate nell’anno 2005, quali approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione (mecc. 200501966/024) del  28 aprile 2005 e dalla Giunta Comunale con deliberazione (mecc. 200503102/013) del 3 maggio 2005. 

Tutto ciò premesso,

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1)           di approvare tutto quanto descritto in premessa;

2)           di approvare il prospetto “I.C.I. nell’anno 2006 – ALIQUOTE E DETRAZIONI” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (All. 1 - n.         ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili già applicate nel 2005, confermando in Euro 120,00 su base annua la detrazione per l’abitazione principale, come deliberato dal Consiglio Comunale con i provvedimenti citati in premessa;

3)           di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1° gennaio 2006;

4)           di  procedere alla pubblicazione della presente deliberazione, conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;

5)           di  dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

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   I.C.I - nell'anno 2006                                                     All. 1

ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

CASISTICA DEGLI IMMOBILI

 

ALIQUOTA

(per mille)

 

DETRAZIONE

(in Euro)

 

REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA

 

6

 

 

 

UNITA' ABITATIVE NON ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

7

 

 

 

 

UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE  PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE

 

 5,25

 

120,00*

 

UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c)

 

 

5,25

 

 

120,00*

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETRIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO O AD AFFINI DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera d)

 

 

5,25

 

 

120,00*

UNITA' IMMOBILIARE  COSTITUITA DA DUE O PIU’ UNITA’ IMMOBILIARI CONTIGUE, OCCUPATA A TITOLO DI  ABITAZIONE PRINCIPALE DALLO STESSO CONTRIBUENTE A CONDIZIONE CHE SIA STATA PRESENTATA RICHIESTA DI FUSIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera e)

 

 

5,25

 

 

120,00*

 

 

UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO  ED ASSEGNATA DALL’A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;

UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettere a, b)

 

 

 

 

5,25

 

 

 

 

120,00*

 

UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON  PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO  SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f)

 

 

5,25

 

 

120,00*

 

UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4)

 

 

9

 

 

UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL  23/09/03 (L. 431/98 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (REG. ICI, art. 4 bis)

 

0,1

 

UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA

IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%

 

 

           

 

*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a € 120,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione dell'ATC per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del CIT per gli immobili assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari residenti in Torino (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis).