Divisione Servizi Tributari e Catasto
2005 03102/013
Settore I.C.I.
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CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

3 maggio 2005


OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2005.

Proposta dell'Assessore Bonino.

L’art.27, comma 8, della Legge n° 448 del 27/12/2001 (Legge Finanziaria 2002) ha sostituito il comma 16 dell’art. 53 della Legge 23/12/2000 n° 338 con il seguente: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28/9/98 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione".
Con Decreto Legge 31 marzo 2005 n. 44 pubblicato in G.U. n° 75 del 1° aprile 2005, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti locali è stato differito al 31 maggio 2005.
L’art. 52, comma 2, D.Lgs. 446/1997, così modificato dal D.Lgs 506/1999 stabilisce che con decreto al Ministero delle Finanze e della Giustizia sarà definito il modello al quale il Comune dovrà attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni concernenti le variazioni delle aliquote e delle tariffe dei tributi.
L’art. 42, comma 2, lettera f) D.Lgs. 267 del 18/08/2000 stabilisce che il Consiglio Comunale ha competenza limitatamente all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote. L’art. 42 stabilisce per esclusione che la Giunta Comunale ha competenza limitatamente alle aliquote dei tributi e alle tariffe dei servizi.
Il Consiglio Comunale nella seduta del 28 aprile 2005 con deliberazione (mecc. 2005 01966/024) all’oggetto: "Indirizzi per l’esercizio 2005 in tema di tributi locali, tariffe, rette canoni ed altre materie simili", relativamente all’Imposta comunale sugli Immobili, ha stabilito:
  1. di ricondurre al 6 per mille, quale aliquota ordinaria dell’imposta, le unità immobiliari costituite da terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati della categoria A10;
  2. di confermare le rimanenti aliquote ICI e la detrazione sull’abitazione principale nelle misure in vigore nell’anno 2004 approvate con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 200402260/013) del 25 marzo 2004;
  3. di adottare l’aliquota del 6 per mille, ovvero del 5,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le annualità arretrate oggetto di definizione agevolata avuto riferimento all’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in combinato disposto con l’art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Tutto ciò premesso,
LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;
Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;
Visto l’art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 T. U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in merito all’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Con voti unanimi, espressi in forma palese;
D E L I B E R A
  1. di approvare tutto quanto descritto in premessa;
  2. di approvare il prospetto "I.C.I. nell’anno 2005 – ALIQUOTE E DETRAZIONI" allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa (All. 1 - n. ) nel quale sono dettagliatamente indicate le aliquote corrispondenti alle diverse fattispecie imponibili e viene confermata in Euro 120,00 su base annua la detrazione per l’abitazione principale come deliberato dal Consiglio Comunale con i provvedimenti citati in premessa;
  3. di adottare l’aliquota del 6 per mille, ovvero del 5,25 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, per le annualità arretrate oggetto di definizione agevolata avuto riferimento all’entrata in vigore dei commi 336 e 337 dell’art. 1, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, in combinato disposto con l’art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
  1. di dare decorrenza a tutto quanto previsto al precedente punto 2) dal 1° gennaio 2005;
  2. di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione conformemente alle modalità stabilite dal Decreto dei Ministri delle Finanze e della Giustizia;
  3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
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I.C.I - nell'anno 2005
ALIQUOTE E DETRAZIONI
CASISTICA DEGLI IMMOBILI
ALIQUOTA
(per mille)
DETRAZIONE
(in Euro)
REGIME ORDINARIO DELL’IMPOSTA
6
 
 
UNITA' ABITATIVE POSSEDUTE IN AGGIUNTA ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
7
 
 
 
UNITA' IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE NELLA QUALE SI RISIEDE ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE
5,25
120,00*
UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA A TITOLO DI PROPRIETA' O USUFRUTTO DA ANZIANI O DISABILI RESIDENTI IN ISTITUTO DI RICOVERO O SANITARIO A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE LA STESSA NON RISULTI UTILIZZATA E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera c)
 
5,25
 
120,00*
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA DAL PROPRIETARIO IN USO GRATUITO A PARENTI FINO AL 2° GRADO O AD AFFINI DI 1° GRADO A CONDIZIONE CHE GLI STESSI LA OCCUPINO A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE E VI RISIEDANO ANAGRAFICAMENTE E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera d)
 
5,25
 
120,00*
UNITA' IMMOBILIARE COSTITUITA DA DUE O PIU’ UNITA’ IMMOBILIARI CONTIGUE, OCCUPATA A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE DALLO STESSO CONTRIBUENTE A CONDIZIONE CHE SIA STATA PRESENTATA RICHIESTA DI FUSIONE ALL’AGENZIA DEL TERRITORIO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera e)
 
5,25
 
120,00*
 
UNITA' IMMOBILIARE DESTINATA AD USO ABITATIVO ED ASSEGNATA DALL’A.T.C. A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;
UNITA' IMMOBILIARE DI PROPRIETA' DEL C.I.T. ED ASSEGNATA DALL'A.T.C. A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE A RESIDENTI IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE;
UNITA' IMMOBILIARE APPARTENENTE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA DESTINATA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DAL SOCIO ASSEGNATARIO, RESIDENTE IN TORINO E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettere a, b)
 
 
 
5,25
 
 
 
120,00*
UNITA' IMMOBILIARE COSTITUENTE L'UNICA PROPRIETA' IMMOBILIARE, DELLA QUALE IL PROPRIETARIO NON PUO' ENTRARE IN POSSESSO PUR AVENDO INTIMATO LO SFRATTO (DOPO ALMENO TRE ACCESSI) E RELATIVE PERTINENZE (Regolamento ICI art. 4, comma 2, lettera f)
 
5,25
 
120,00*
UNITA' IMMOBILIARE CHE RISULTA NON OCCUPATA E PER LA QUALE NON RISULTA ESSERE STATO REGISTRATO CONTRATTO DI LOCAZIONE DA ALMENO DUE ANNI (L. 431/98 art. 2, comma 4)
 
9
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN LOCAZIONE A TITOLO DI ABITAZIONE PRINCIPALE ALLE CONDIZIONI STABILITE DALL'ACCORDO TERRITORIALE DEL 23/09/03 (L. 431/98 art. 2, comma 4) SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE REGISTRATO (REG. ICI, art. 4 bis)
0,1
UNITA' IMMOBILIARE INAGIBILE, INABITABILE E DI FATTO NON UTILIZZATA
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50%
 
*Ogni contribuente, che ne ha diritto, in un anno, può usufruire della detrazione pari a € 120,00 solo una volta e per una sola unità immobiliare, ad eccezione dell'ATC per gli immobili destinati ad uso abitativo a residenti in Torino, del CIT per gli immobili assegnati dall'ATC a titolo di abitazione principale a residenti in Torino e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai soci assegnatari residenti in Torino (Reg. ICI art. 4 comma 2 bis).