Estratto delibera Consiglio comunale n°55del 30/12/2008
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DATO ATTO che l’attuale testo dell’art. 19 del Regolamento dell’ICI così recita:
“UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello nel quale è situata l’abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) agli affini entro il primo grado (suoceri; generi e nuore).”
SENTITO l’intervento del Sindaco il quale propone la seguente integrazione al succitato art. 19, comma 1, lettera e), integrazione evidenziata in grassetto:
Articolo 19
UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), sebbene ubicate in edifici diversi da quello nel quale è situata l’abitazione principale.
Per le pertinenze iscritte alla cat. Catastale C/6 (garages, autorimesse, box) , l’equiparazione all’abitazione principale vale esclusivamente per una sola unità.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta di primo grado (genitori e figli);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) agli affini entro il primo grado (suoceri; generi e nuore).