MODALITA’ DI VERSAMENTO
ISTRUZIONI:
Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso deve essere effettuata in due rate:
- la prima, da pagare tra il 1° e il 30 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente;
- la seconda, da pagare tra il 1° e il 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
Resta in ogni caso nella facolta’ del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
QUANDO PAGARE:
- Acconto: tra il 1° e il 30 giugno 2006
- Saldo: tra il 1° e il 20 dicembre 2006
- Facolta’ di pagamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2006
DOVE PAGARE:
Presso tutti gli Uffici Postali.
COME PAGARE:
Tramite versamento sul c.c.postale n. 30902100 utilizzando i bollettini allegati, conformi al modello indicato dal Ministero delle Finanze:
- in contanti
- utilizzando il Bancomat in modalita’ POS presso gli sportelli attrezzati
N.B.: L’imposta NON E’ DOVUTA per importi inferiori a €. 2,07.
VALORE AREE FABBRICABILI
* * *
ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE N. 38/2004 ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE DI SCARMAGNO (PROV. TORINO) IN MATERIA DI I.C.I. – DETERMINAZIONE VALORI VENALI MINIMI IN COMUNE COMMERCIO DELLE AREE FABBRICABILI.
“omissis”
D E L I B E R A
1) ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, vengono determinati i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, come da seguente prospetto:
Z O N A
(come delimitata dagli strumenti urbanistici in vigore) |
D E S T I N A Z I O N E
|
VALORE VENALE
MINIMO PER MQ.
€. |
C.1 - C.2 |
AREE DESTINATE O CONFERMATE AD ATTIVITA' ECONOMICHE COMMERCIALI |
18,00 |
P.1 – P.2 - P.4 |
AREE ED IMPIANTI PRODUTTIVI ESISTENTI CONFERMATI |
18,00 |
P.3 – P.5 - P.6 – P.7 |
AREE DI NUOVO IMPIANTO E COMPLETAMENTO PRODUTTIVO |
18,00 |
R.1 – R.2 |
AREE DI RECUPERO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI |
20,00 |
R.3 – R.4 - R.5 - R.6 – R.7. - R.8 |
AREE DI CONSERVAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI |
20,00 |
R. 9 - R.10 - R.11- R.12 R.13 -R.14 - R.15- R.19 R.21 -R.22 –R.23 -R.24 R.25 –R.33 – R.34 R.35 |
AREE DI COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI ABITATIVI ESISTENTI |
25,00 |
R.16 - R.17 - R.18 – R.26 – R.27 |
AREE DESTINATE AL NUOVO IMPIANTO ABITATIVO (con obbligo di P.E.C.) |
22,00 |
R.19 – R.20 |
AREE DESTINATE AL NUOVO IMPIANTO ABITATIVO (senza obbligo di P.E.C.) |
25,00 |
R.28 – R.29 – R.30 – R.31 – R.32 |
AREE A CAPACITA’ INSEDIATIVA ESAURITA |
--- |
T.1 – T.2 |
AREE DESTINATE O CONFERMATE AD INSEDIAMENTI TURISTICI RICETTIVI A CARATTERE ALBERGHIERO/PARALBERGHIERO |
20,00 |
R.A |
AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE RICETTIVE – ASSISTENZIALI ESISTENTI |
--- |
2) di dare atto che i valori come sopra determinati hanno decorrenza dal 1° GENNAIO 2005;
3) l’adozione della presente deliberazione apporta parziale modifica all’art. 4 del Regolamento I.C.I. approvato con la deliberazione C.C. n. 27/1999 per la parte riguardante le zone destinate ad aree fabbricabili ed i valori ad esse assegnati.