ALIQUOTE E DETRAZIONI
CASISTICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA ‰ |
DETRAZIONE |
Regime ordinario dell’imposta |
6,5 |
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Alloggi adibiti ad abitazione principale e pertinenze quali : Unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché‚ possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. 1 Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale. 1 |
5,5 |
114,00 2 |
Alloggi concessi in uso gratuito agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati). 1 |
5,5 |
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Alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) 1 |
5,5 |
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Alloggi concessi in uso gratuito al coniuge, ancorché‚ separato o divorziato 1 |
5,5 |
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Alloggi posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate 1 |
5,5 |
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Alloggi adibiti ad abitazione principale, per coloro che ne facciano documentata richiesta, entro il termine previsto per il pagamento dell’acconto ( 16 giugno 2008), e che rientrino in tutte le seguenti condizioni : 1. Siano pensionati ultrasessantenni 2. Siano titolari di reddito del nucleo familiare per un reddito lordo non superiore a € 10.000,00 |
5,5 |
200,00 2 |
Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 1 |
5,5 |
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Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari a residenti in San Francesco al Campo 1 |
5,5 |
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Alloggi posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate 1 |
5,5 |
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Immobili inagibili e inabitabili. |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
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Unità immobiliari, inagibili e/o inabitabili per almeno il 75% della superficie utile dell’unità medesima, costruiti anteriormente al 01/01/1967 e per cui è stata o verrà rilasciato permesso di costruire per il relativo recupero, risanamento e/o ristrutturazione. Il pagamento dell’ICI ridotta decorre dal momento di inizio lavori e fino all’ultimazione degli stessi, e comunque non oltre la validità del permesso di costruire. La richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata contestualmente alla denuncia di inizio lavori. |
4 OLTRE ALLA RIDUZIONE DEL 50% PER INAGIBILITÀ E/O INABITABILITÀ |
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ATTENZIONE: Nessun contribuente, con l'eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di € 114,00 o € 200,00 annue.
1 Per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,5 ‰, sulle unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovrà presentare idonea dichiarazione, entro il 16 GIUGNO 2008, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l’immobile nelle specifiche previste dall’art. 23 del vigente regolamento I.C.I. . Per le domande inoltrate a mezzo lettera raccomandata fa fede la data del timbro postale.
2 Per l’importo massimo della detrazione, di € 114,00 o € 200,00 concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6. Per l’applicazione della detrazione maggiorata è necessario presentare idonea dichiarazione all’Ufficio Tributi.
QUANDO SI VERSA
Il versamento dell’acconto – pari al 50% dell’imposta – è da effettuarsi dal 3 maggio al 16 giugno 2008
Il versamento del saldo – pari al 50% dell’imposta – è da effettuarsi dal 1°al 16 dicembre 2008
Coloro che intendano effettuare il versamento in un’unica soluzione, LO POSSONO FARE SOLO ENTRO IL 16 GIUGNO. In tal caso occorrerà barrare sul C/C postale ambedue le caselle acconto X e saldo X.
Per chi ha avuto, o avrà delle variazioni nel corso del 2007, i versamenti dovranno essere effettuati utilizzando un unico modulo di c/c postale tenendo conto della situazione di possesso alla data del 15 giugno (per la 1^ rata) e del 15 dicembre ( per la 2^ rata ) e ricordando:
a) nel caso di alienazione e contemporaneo acquisto di unità immobiliare nello stesso semestre :
versare la somma di quanto dovuto per ciascuna unità immobiliare (al netto della detrazione per i mesi di competenza)
b) nel caso di alienazione o acquisto di una unità immobiliare nel corso del semestre : versare le quote mensili di I.C.I. dovute.
c) il mese nel quale il possesso si è protratto per più di 14 giorni è da considerarsi per intero, con il giorno dell’atto pubblico di acquisto da attribuirsi all’acquirente.
Il pagamento dovrà avvenire tramite C/C Postale n°12754149
intestato a COMUNE DI SAN FRANCESCO AL CAMPO – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.
oppure tramite INTERNET collegandosi al sito www.posteitaliane.it se titolari di conto corrente postale o carta di credito abilitata.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio Tributi al numero telefonico 011.926.33.14
IL SINDACO