ICI : Aliquote e detrazioni 2007 | ||
CASISITICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA ‰ |
DETRAZIONE |
Regime ordinario dell’imposta |
6.5 |
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Alloggi adibiti ad abitazione principale e pertinenze quali : Unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorché‚ possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. 1 Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale. |
5.5 |
€ 114,00 2 |
Alloggi concessi in uso gratuito agli affini entro il secondo grado (suoceri; generi e nuore; cognati). 1 |
5.5 |
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Alloggi concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti) 1 |
5.5 |
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Alloggi concessi in uso gratuito al coniuge, ancorché‚ separato o divorziato 1 |
5.5 |
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Alloggi posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate 1 |
5.5 |
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Alloggi adibiti ad abitazione principale, per coloro che ne facciano documentata richiesta, entro il termine previsto per il pagamento dell’acconto, e che rientrino in tutte le seguenti condizioni : 1. Siano pensionati ultrasessantenni 2. Siano titolari di reddito del nucleo familiare per un reddito lordo non superiore a €10.000,00 |
5.5 |
€ 200,00 2 |
Alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari 1 |
5.5 |
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Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari a residenti in San Francesco al Campo 1 |
5.5 |
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Alloggi posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato, a condizione che non risultino locate 1 |
5.5 |
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CASISITICA DEGLI IMMOBILI |
ALIQUOTA ‰ |
DETRAZIONE |
Immobili inagibili e inabitabili. |
IMPOSTA RIDOTTA DEL 50% |
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Unità immobiliari, inagibili e/o inabitabili per almeno il 75% della superficie utile dell’unità medesima, costruiti anteriormente al 01/01/1967 e per cui è stata o verrà rilasciata concessione edilizia per il relativo recupero, risanamento e/o ristrutturazione. Il pagamento dell’ICI ridotta decorre dal momento di inizio lavori e fino all’ultimazione degli stessi, e comunque non oltre la validità delle concessione edilizia. la richiesta di riduzione dovrà essere inoltrata contestualmente alla denuncia di inizio lavori. |
4 OLTRE ALLA RIDUZIONE DEL 50% PER INAGIBILITÀ E/O INABITABILITÀ |
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ATTENZIONE: Nessun contribuente, con l'eccezione dell'ATC e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, può usufruire di più di una detrazione di € 114,00 annue.
1 Per l’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,5 ‰, sulle unità immobiliari equiparate ad abitazione principale e sulle pertinenze, il contribuente dovrà presentare idonea documentazione, entro e non oltre il termine previsto per il pagamento dell’acconto, dal quale risultino le condizioni atte a far rientrare l’immobile nelle specifiche previste dall’art. 22 del vigente regolamento I.C.I.
Per l’importo massimo della detrazione, di € 114,00 o € 200,00, concorrono anche le relative pertinenze accatastate nella categoria C/6
N.B. DELIBERAZIONE DI Consiglio comunale.