Originale
COMUNE DI PAVAROLO
PROVINCIA DI TORINO
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.15
OGGETTO:
I.C.I. : DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2005.
L’anno
duemilacinque addì
dieci del mese di
marzo alle ore
diciannove e minuti
quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome |
Presente |
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1. BOSSI Sergio - Sindaco |
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2. BOSCHIAZZO Giuseppe - Vice Sindaco |
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3. BENVENUTO Eleonora - Assessore |
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4. VARETTO Sergio - Assessore |
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5. OLIVERO Giuseppe - Assessore |
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Totale Presenti: |
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Totale Assenti: |
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Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor
Dr. MORRA Paolo il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il vigente Regolamento in materia di I.CI. approvato con deliberazione C.C. n. 2 del 21-01-1999, così come modificato con deliberazioni C.C. n. 3 del 25.01.2000, deliberazione C.C. N. 3 del 28.02.2002, C.C. n. 7 del 14.03.2003 e C.C. n. 9 del 23.04.2004.
Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;
Premesso che:
L’art. 53 comma 16 della legge 388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali (…..) è fissato entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla medesima annualità;
L’art. 42 del D.gs. 267/2000 nell’elencare le attribuzioni del consiglio Comunale, cita al comma 2 lett. f) l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
L’art. 48 D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce alla Giunta Comunale una competenza residuale circa gli atti rientranti nelle funzioni di governo ma non esplicitamente assegnati ad altri organi.
Evidenziato come l’attività di recupero dell’evasione tributaria intrapresa ormai da qualche anno , abbia consentito la realizzazione di importanti somme relative alle annualità pregresse e che, una quota di tale gettito possa computarsi anche sul gettito ordinario relativo all’anno 2005.
Valutato che , a seguito delle rettifiche d’ufficio notificate dal catasto, dei nuovi condoni ed evidenziato come in materia di imposta comunale immobiliare si offrano spunti operativi che potrebbero consentire un buon incremento del gettito .
Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi per assicurare i vari servizi d’istituto ed assicurare l’equilibrio del bilancio di previsione di dover confermare, per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I., nelle seguenti misure:
- abitazione principale e sue pertinenze 5,5 per mille
- altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 ,0 per mille
mantenendo inalterata la misura della detrazione per l’abitazione principale arrotondando la cifra in EURO 104.
Visti i parere favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio interessato;
Per le ragioni e considerazioni espresse in premessa e con voti unanimi favorevoli
DELIBERA
1) di stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili – I.C.I.:
- abitazione principale e sue pertinenze 5,5 per mille
- altri fabbricati ed aree fabbricabili 7 ,0 per mille
2) di fissare in EURO 104 la detrazione d’imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale;
3) di dare atto che, secondo quanto previsto dall’art. 11 del Regolamento in materia I.C.I. , si applicano le seguenti agevolazioni:
1. Sono considerati parti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto; sono ricomprese tra le pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastale C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche
2. L'assimilazione a fini dell'ICI di cui al comma 1 del presente articolo non incide sulle modalità di determinazione del valore di ciascuna unità immobiliare ed opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, anche in quota parte, dell'abitazione principale, coincida con il proprietario o il titolare del diritto di godimento della pertinenza.
3. La detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nel caso di assimilazione di cui al comma 1 del presente articolo, si applica sull'imposta complessivamente dovuta per l'abitazione principale e per le pertinenze.
4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
5. Ai fini dell'applicazione della detrazione prevista dal comma 2, dell'articolo 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'aliquota agevolata deliberata ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto, legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti in linea retta entro il 1° grado.
6. L'agevolazione di cui al comma precedente viene riconosciuta anche ai soggetti con oltre 65 anni di età, i quali per documentati motivi di salute abbiano dovuto trasferire la propria abitazione principale presso l'istituto di cura presso il quale risultano ricoverati.
7. Sono considerate altresì pertinenza dell’abitazione le unità immobiliari contigue occupate ad uso di abitazione principale dallo stesso contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità. In tal caso l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla data in cui risulti essere stata presentata la richiesta di variazione.
8. Beneficia della sola aliquota agevolata per abitazione principale e non della detrazione l’immobile di proprietà di società semplice che risulti residenza del legale rappresentante.
4) di dare atto che il gettito presunto relativo all’I.C.I. per l’anno 2005, valutato in 190.000,00 EURO, sarà introitato alla risorsa titolo 1 categoria 1 cap. PEG 1070/2/1 del bilancio di previsione 2005, in corso di approvazione;
5) di dare altresì atto che copia della presente deliberazione sarà pubblicata per estratto sulla G.U.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
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Il Segretario Comunale
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 21MARZO 2005, come prescritto dall’art. 124 del D.lvo n. 267/2000
Pavarolo, lì 21 MARZO 2005
Il Segretario Comunale
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
q Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125 del D.lvo n. 267/2000
q Alla Prefettura di Torino ai sensi dell’art. 135 del D.lvo n. 267/2000
Pavarolo, lì 21 MARZO 2005
Il Segretario Comunale
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DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 31.MARZO 2005
q Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del D.lvo n. 267/2000)
Il Segretario Comunale
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E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Pavarolo, lì 21 MARZO 2005
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