IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2008.

 

 

L’Assessore SCOLARO, a nome della Giunta Comunale propone l’adozione della seguente deliberazione che è stata sottoposta all’esame della 1^ Commissione Consiliare in data 18 e 19 febbraio  2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Su relazione dell’Assessore al Bilancio e Patrimonio, Marco Scolaro;

 

Visto il Capo I del Titolo I del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, che ha istituito l'Imposta Comunale sugli Immobili, e s.m.i.;

 

Richiamata la propria deliberazione del 17 dicembre 1998, n. 149, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, modificato con proprie deliberazioni n. 140 del 1° dicembre 1999, n. 23 del 23 febbraio 2000, n. 52 del 25/05/2006 e n. 20 del 01/03/2007, esecutive ai sensi di legge;

 

Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007),  che fissa il termine ultimo per deliberare le tariffe e le aliquote dei tributi locali entro la data stabilita da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto l’art. 151, comma 1, del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ha fissato al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno successivo;

 

Visto altresì l’art. 172 del suddetto D.Lgs. 267/2000, che, tra gli allegati al bilancio di previsione, prevede le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali;

 

Dato atto che, con Decreto del Ministero dell’Interno del 20/12/2007,  l’approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali è stata prorogata al 31/03/2008;

 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 258 del 22 novembre 2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote dell’I.C.I. per l’anno 2007;

 

Visto l’art 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007), che, modificando l’art 6, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell’ICI, ha disposto che la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili compete al Consiglio Comunale;

 

Vista la Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e s.m.i., “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e richiamato, in particolare, l’art. 2, commi 3 e 4;

 

Rilevato che:

-                 con propria deliberazione n. 267 del 28/07/2004 si prendeva atto degli accordi territoriali per la stipula dei contratti di locazione agevolati, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della citata L. 431/1998, firmati in data 08/07/2004;

-                 a decorrere dal 2007 è stata istituita un’aliquota agevolata, pari allo 0,1 per mille, a favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni agevolate di cui alla stessa legge 431/1998;

 

Visto l’art. 2, comma 288, della legge 24/12/2007, n. 244 (finanziaria 2008) che ha precisato: “L’art. 2, comma 4, della legge 431/1998, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto degli equilibri di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di derogare al limite minimo dell’aliquota, deve esser interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all’esenzione dall’imposta”;

 

Rilevato che questa Amministrazione, dando attuazione all’accordo territoriale di cui all’art. 2 della Legge 431/1998, allo scopo d’incrementare la stabilità locativa, vuole incentivare la stipula di contratti di locazione a canone agevolato, riducendo l’aliquota ICI al di sotto del minimo di legge stabilito dall’art. 6 del D.lgs 504/92 e ritenuto, pertanto, di modificare dallo 0,1 per mille allo 0 per mille, a decorrere dal 2008, l’aliquota di cui trattasi, dando atto che tale modifica comporta un minor gettito d’imposta compatibile con gli equilibri di bilancio;

 

Visto, inoltre, che la stessa Legge 431/98 concede ai Comuni ad alta densità abitativa, di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1998, n. 551, convertito dalla legge 21 febbraio 1999, n. 61, tra i quali rientra anche il Comune di Collegno, la possibilità di applicare un’aliquota I.C.I. superiore al limite massimo di legge (oggi pari al 7 per mille), fino ad un’aliquota pari al 9 per mille, per “gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni”;

 

Richiamato l’art. 1, comma 173 della Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007), che ha precisato che, per “abitazione principale” ai fini dell’applicazione della detrazione dall’ICI, si deve intendere quella di residenza anagrafica, salvo prova contraria;

 

Visto il D.L. 3/10/2006, n. 262 (c.d. Decreto Visco-Bersani), convertito nella Legge 24/11/2006, n. 286, che ha previsto un aumento nel gettito dell’imposta comunale sugli immobili derivante da nuove disposizioni in materia di:

a)    variazioni colturali non dichiarate;

b)   fabbricati che abbiano perso il requisito della ruralità e quindi dell’esenzione ICI;

c)    corretto classamento dei fabbricati compresi all’interno delle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E1-E9 e destinati ad uso commerciale, industriale, ufficio privato o ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale o reddituale;

d)   immobili non dichiarati in catasto;

e)    adeguamento dei moltiplicatori per gli immobili rientranti nella categoria B

 

Preso atto che tale aumento nel gettito I.C.I., in mancanza di dati certi, è stato quantificato forfetariamente in Euro 440.000,00 e corrisponde al taglio nei trasferimenti erariali disposto dal Ministero degli interni alla fine dell’esercizio 2007 (atto pubblicato sul sito internet del Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della Finanza Locale,  in data 13 novembre 2007);

 

Visto l’art 1, comma 5, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che, aggiungendo i commi 2-bis e 2-ter all’art 8 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha previsto un ampliamento della detrazione ICI per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale: dall'imposta dovuta a decorrere 2008 si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui trattasi si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;

 

Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della citata L. 244/2007, il minor gettito dell’I.C.I. che deriva ai comuni dall’applicazione della maggior detrazione sopra riportata è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, dietro certificazione dell’Ente, da presentare entro il prossimo 30 aprile 2008;

 

Visto che, ad oggi, non è ancora noto l’importo esatto di tale minor gettito, da compensare con trasferimenti statali;

 

Visto altresì l’art. 1, comma 6, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che, aggiungendo il comma 2-bis all’art. 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha previsto la possibilità di introdurre, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento di tale agevolazione saranno disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

 

Ritenuto, quindi, di determinare per l’anno 2008 le aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili, confermando quelle in vigore nel 2007, ad eccezione della minor aliquota per affitti agevolati sopra indicata, al fine di prevedere un gettito di Euro 8.990.000,00 superiore di Euro 440.000,00 a quello realizzato nel corso del 2007 per le motivazioni sopra indicate;

 

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze n. 3/DPF del 16 aprile 2003 che, modificando le precedenti istruzioni di cui alla circolare n. 49/e del 13/02/1998, dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote I.C.I, unitamente alla richiesta di pubblicazione di apposito "avviso" sintetico in Gazzetta Ufficiale, sia trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it, e che tale deliberazione sarà consultabile nel sito Internet denominato www.finanze.gov.it a cura dell'Ufficio federalismo fiscale del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali, art. 49, comma 1, D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica ed alla non rilevanza contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile di Ragioneria;

 

            Ai sensi del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 267/2000;

 

            Con voti unanimi, espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1)      Approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote relative all'Imposta Comunale sugli Immobili, per le motivazioni espresse in premessa:

 

·           un'aliquota ordinaria, nella misura del 7 per mille da applicare, ad esempio, alle aree fabbricabili, ai terreni agricoli, agli alloggi non locati vuoti di persone e di cose, ai box, alle cantine provviste di rendita catastale autonoma, agli alloggi regolarmente assegnati dell’Agenzia Territoriale per la casa (ex I.A.C.P.) ed alle abitazioni diverse da quelle sottoindicate;

 

·                un'aliquota ridotta nella misura del 4,50 per mille da applicare:

-          in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune di Collegno, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

-          in favore delle persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti nel Comune di Collegno, purché dagli stessi adibite ad abitazione principale;

-          in favore delle persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Collegno, per quelle unità immobiliari (due o più) che, seppur provviste di rendita autonoma, sono contigue e direttamente adibite ad abitazione principale dal contribuente e dai suoi familiari. Tale aliquota ridotta è applicabile a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime ed è applicabile a decorrere dal mese successivo alla data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

-          in favore di una sola pertinenza per unità immobiliare adibita ad abitazione principale purché utilizzata dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

-          in favore di una sola pertinenza per ciascuna unità immobiliare data in uso gratuito a parenti fino al 2° grado, residenti nel comune di Collegno che l’adibiscono ad abitazione principale, purché la pertinenza sia da questi ultimi utilizzata;

 

·                un'aliquota ridotta nella misura dello 0 per mille da applicare: in favore dei soggetti passivi che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, che provvedono alla stipulazione di contratti tipo, ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, della L. 431/98;

 

·                un'aliquota diversificata, nella misura del 6,50 per mille, in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili in aggiunta all'abitazione principale, purché dagli stessi siano abitazioni locate a soggetti, residenti nel Comune di Collegno, che le utilizzino come abitazione principale;

 

·                un’aliquota maggiorata, nella misura del 9 per mille, esclusivamente in favore dei soggetti passivi che possiedono immobili a destinazione locativa per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (alla data dell’01/01/2008), ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L. 431/98;

 

2)      Approvare la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 103,30.

 

3)      Dare atto che, a decorrere dal 2008, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, oltre alla detrazione di cui al precedente punto 2), si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art. 5 del D.Lgs. 504/1992. Tale ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 Euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la maggior detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L'ulteriore detrazione di cui trattasi si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

Ai fini dell’applicazione della detrazione per abitazione principale si intende:

§  quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;

§  le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

§  agli alloggi regolarmente assegnati dall’Agenzia Territoriale per la casa (ex I.A.C.P.);

§  l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata;

§  l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (come previsto dall’art. 3, comma 56, della legge 662/96);

 

4)      Stabilire inoltre che, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del vigente Regolamento sull’Imposta Comunale sugli Immobili si considera quale parte integrante dell’abitazione principale una pertinenza individuata tra le seguenti (comprese nelle categorie C2, C6 e C7, ancorché diversamente iscritte in catasto): cantine, box, posti macchina scoperti e coperti, soffitte, tettoie. A tale unica pertinenza equiparata all’abitazione principale:

§  non si applica ulteriore detrazione, oltre a quella prevista dai precedenti punti 2) e 3),  per la parte residua che non trova capienza nell’imposta dovuta per l’abitazione principale;

§  si estende l’applicazione dell’aliquota ridotta prevista per l’abitazione principale, a condizione che entrambe le unità immobiliari siano utilizzate dalle persone fisiche soggetti passivi per l’abitazione principale;

 

5)       Dare atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2009, sarà introdotta un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento di tale agevolazione saranno disciplinate con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;

 

6)       Dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismofiscale@finanze.it, o in alternativa, sarà inviata anche su supporto magnetico, costituito da testo e non da immagine, obbligatoriamente in formato Microsoft word, oppure Acrobat PDF, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali - Ufficio del federalismo fiscale - Viale Europa 242 - 00144 Roma Eur;

 

7)       Dare atto che le suddette aliquote verranno pubblicate per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, come previsto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/97, come modificato dall’art. 1 del D.Lgs. n. 506/99, secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze 16 aprile 2003, n. 3/DPF;