Con deliberazione del C.C. n. 6/2010 è stato modificato l'art 19 aggiungendo:
Sono equiparate alle abitazioni principali:
Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il parente o affine ha stabilito la propria residenza . Le condizioni per ottenere l'agevolazione di cui al presente articolo devono sussistere al primo gennaio dell'anno di imposizione e denunciatre all'ufficio Tributi del Comune. La comunicazizone ha effetto anche per gli anni successivi qualora la situazione risulti immutata. L'agevolazione decade con il cessare delle condizioni soopra richiamate. La decadenza deve esserecomunicata all'Ufficio Tributi del Comune
Non sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti ed affini oltre il primo grado