Deliberazione n. 16 del 05.02.2005
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 20.02.04 regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui venne determinata, per l’anno 2004 l’aliquota I.C.I. nella misura nella misura del 6 per mille per la prima casa e del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili, venne determinata in € 258,29= la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, ai sensi del D.L.vo 30/12/92 n° 504 e successive modificazioni ed integrazioni e venne determinata, avvalendosi della disposizione dell’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, una aliquota dell’1 per mille a favore di proprietari che abbiano eseguito interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti (l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori);
Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2004 è stato stimato pari a € 1.050.000,00=;
Visto l’art. 52 del D. Lg.vo 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.L.vo 30/12/1992 n° 504 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 58 del D.L.vo 15/12/1997 n° 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.L.vo 504/92;
Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lg.Vo 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Richiamata la propria deliberazione di C.C. n. 38 del 14.11.1998, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’1/1/1999;
Visto l’art. 14 del predetto Regolamento che testualmente recita:
"Determinazione delle aliquote.
1. Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno o entro il diverso termine stabilito da disposizione di legge ,con effetto per l’anno successivo.
Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro;
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lg.vo 28.09.1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.L. 30.12.2004, n. 314, (G.U. n. 306 del 31.12.2004) che ha disposto la proroga del termine per la deliberazione del bilancio per l’anno 2005 al 28 febbraio 2005;
Ritenuto di determinare, per l’anno 2005, l’aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:
Evidenziato che l’aumento dell’aliquota dal 6.5 per mille al 7 per mille compensa sostanzialmente la minore entrata prevista per sanzioni ed interessi derivanti da accertamenti di evasione ed elusione relativi alla stessa imposta in quanto, naturalmente, con il completamento dell’attivita’ di formazione della banca dati immobiliari diminuisce l’introito di detta attività (la previsione per il 2005 è di Euro 35.000,00, contro Euro 97.000,00 del 2004);
Sentito il Sindaco che:
Ritenuto altresì di confermare l’utilizzo della disposizione dell’art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449, che prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate dell’ICI, anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti (l’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori), determinando, per detti casi, l’aliquota dell’1 per mille;
Atteso che, per l’anno 2005, la previsione dell’entrata ICI può essere quantificata in € 1.113.000,00=(anche per la conferma dell’attribuzione alle poste della riscossione che comporta un risparmio rispetto ai costi della concessionaria dei tributi), ) somma che, pur non consentendo il pareggio economico del bilancio di previsione 2005 (si utilizza in parte corrente parte dell’introito per contributo permessi di costruire) consente comunque di far fronte alla gran parte dei costi di gestione dei servizi;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. 267/2000, , in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile dell’area contabile;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano
D E L I B E R A
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JD
Ici aliquota 2005