Originale

 

PROVINCIA DI TORINO

______________________________

 

C O M U N E D I C H I A V E R A N O

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilasei addì uno del mese di Marzo, alle ore 18,30 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata , si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale FURNARI dott.ssa Margherita.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Delibera di G.C. n. 9 in data 1. 03. 2006

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Udita la relazione del Sindaco;

Visto l’art. 1 del Decreto Legislativo 30. 12. 1992, n. 504 il quale stabilisce che a decorrere dall’ anno 1993 è istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili;

Richiamato l’art. 6 del D.L.vo n. 504 / 92, come modificato dall’art. 3, comma 53 della legge 23. 12. 1996, n. 662 – modificato con l’art. 10 comma 12 del D.L 31. 12. 1990 n. 669 convertito nella legge 28 Febbraio 1997 n. 30 - il quale stabilisce che l’aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il 31. Ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo;

L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati; l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;

Richiamato l’art. 53 comma 16 della legge 23. 12. 2000 n. 388 così come modificato dall’art. 27 comma 8 della legge 28.12.2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali, e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale dell’IRPEF, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 1 comma 155 della legge 23/12/2005 che ha prorogato al 31 marzo Febbraio 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006;

Ritenuto, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’Istituto ed assicurare l’equilibrio del bilancio 2006, di dover applicare, in questo Comune, la detta Imposta nella seguente misura ordinaria 6,10 per mille.

Detrazione per abitazione principale Euro 104,00.

Ritenuto di dover quantificare in applicazione della detta aliquota il presunto gettito della detta Imposta per l’anno 2006 in Euro 260.000,00;

Dato atto che il gettito di Euro 260.000,00 introitabile a seguito dell’individuazione delle Imposte è assolutamente indispensabile per assicurare i servizi essenziali nella misura confacente alle esigenze della popolazione;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legislativo 18. 08. 2000 n. 267;

Con voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

Chiaverano, 1. 03. 2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ECONOMICO FINANZIARIO

(Furnari dr.ssa Margherita)