COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE

I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili

A N N O  2011

 

 

L’imposta deve essere pagata dal proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Se sugli immobili sussistono dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione saranno i beneficiari del diritto a dover effettuare il versamento.

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’abitazione principale è l’unità immobiliare dove il contribuente ha la RESIDENZA ANAGRAFICA. Se il contribuente vive in più alloggi, può considerare come abitazione principale un solo alloggio .

 

Il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, prevede l’esclusione dall’ICI dell’abitazione principale e, in applicazione al Regolamento comunale, di una sola pertinenza.

Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) che siano destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.

 

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare l’aliquota del 5,00 per mille e la detrazione comunale pari a €. 103,29.

 

UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Il citato Decreto Legge prevede l’esclusione dall’ICI anche per le abitazioni che il Comune ha assimilato all’abitazione principale con Regolamento. Pertanto sono da considerare escluse dall’applicazione dell’ICI le abitazioni (ma non le relative pertinenze) concesse in uso gratuito a figli e a genitori, purché gli occupanti abbiano la propria RESIDENZA ANAGRAFICA nell’immobile.

Sono inoltre equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate.

 

 Per poter beneficiare dell’agevolazione, il soggetto passivo ICI che non lo avesse già fatto in passato deve presentare richiesta al Comune entro il 16 dicembre, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

VERSAMENTI:

a)          sul c/c/p n. 40542102 intestato a ‘Comune di Castiglione Torinese I.C.I. Servizio Tesoreria’

b)          versamento mediante F24

 

Il versamento dell’imposta annuale può essere effettuato in due rate nei seguenti termini:

acconto entro il 16 giugno 2011 il 50% dell’imposta dovuta

saldo entro il 16 dicembre 2011: l’imposta dovuta per l’intero anno detratta la somma pagata in acconto entro il 16/06/2011;

oppure in unica soluzione: 100% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2011 entro il 16 giugno 2011.

 

ALIQUOTE ANNO 2011

Le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di Castiglione Torinese per l’anno 2011 sono:

* immobili in categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale

  ed una sola pertinenza                                                                   5,00./..

* altri fabbricati                                                                               6,50./..

* aree fabbricabili                                                                            6,50./..

* terreni agricoli                                                                              5,50./..

 

 Si rammenta che sono esenti dall’I.C.I. i terreni agricoli  siti nel Comune di Castiglione Torinese e distinti in mappa dal foglio XI al foglio XXIII; sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il cui valore non sia superiore a 25.822,84 Euro.

 

AREE FABBRICABILI

 

Dall’anno 2010 sono stati stabiliti nuovi valori minimi delle aree fabbricabili. Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Comunale.

 

RIDUZIONI

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000