COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE - NOTA INFORMATIVA SULL'ICI 2008

 

 

ABITAZIONE PRINCIPALE

L’abitazione principale è l’unità immobiliare (alloggio) dove il contribuente ha la RESIDENZA ANAGRAFICA. Se il contribuente vive in più alloggi, può considerare come abitazione principale un solo alloggio .

 

Il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008, prevede l’esclusione dall’ICI dell’abitazione principale e di una sola pertinenza (deposito – box - posto auto – soffitta – cantina – ecc). Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse, autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) che siano destinate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale.

 

Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari adibite ad abitazione principale in categoria A1, A8 e A9 per le quali si continua ad applicare la detrazione comunale pari a 103,29 Euro.

 

UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

Il citato Decreto Legge prevede l’esclusione dall’ICI anche per le abitazioni che il Comune ha assimilato all’abitazione principale con Regolamento. Pertanto, salvo diversa indicazione da parte del Ministero, attualmente l’interpretazione che viene data è che sono da considerare escluse dall’applicazione dell’ICI le abitazioni (ma non le pertinenze) concesse in uso gratuito a figli e a genitori, purché gli occupanti abbiano la propria RESIDENZA ANAGRAFICA nell’immobile.

Sono inoltre equiparate alle abitazioni principali  le unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non siano locate

 Per poter beneficiare dell’agevolazione, il contribuente proprietario che non lo avesse già fatto in passato deve presentare richiesta al Comune entro il 16 dicembre 2008, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

 

 

 

DETRAZIONE PER PARTICOLARI CONDIZIONI: Euro 180,76 per nuclei familiari aventi a carico un portatore di handicap con grado superiore al 50% in possesso di certificazione della Commissione ex art. 4 legge 104/92, che NON possiedano sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l’abitazione principale (compresa la pertinenza non locate) se accatastate nelle categorie A/2 – A/3 – A/4 – A/5 : per poter beneficiare della maggiore detrazione il contribuente deve presentare richiesta al Comune entro il 16 dicembre 2008, attestando la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000.

 

VERSAMENTI:

a)          sul c/c/p n. 40542102 intestato a ‘Comune di Castiglione Torinese I.C.I. Servizio Tesoreria’

b)          versamento mediante F24

 

Il versamento dell’imposta annuale può essere effettuato in due rate nei seguenti termini:

acconto  entro il 16 giugno 2008 il 50% dell’imposta dovuta calcolata con le aliquote e detrazione dell’anno precedente;

saldo entro il 16 dicembre 2008:  l’imposta dovuta per l’intero anno detratta la somma pagata in acconto entro il 16/06/2008;

oppure in unica soluzione: 100% dell’imposta dovuta per l’intero anno 2008 entro il 16 giugno 2008.

 

ALIQUOTE ANNO 2008

Le aliquote I.C.I. applicate dal Comune di Castiglione Torinese relativamente all’anno 2008, determinate con deliberazione di C. C. n. 3 del 03/03/2008 sono:

* immobili in categoria A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale

  ed una sola pertinenza                                                                   5,00./..

* altri fabbricati                                                                               6,50./..

* aree fabbricabili                                                                            6,50./..

* terreni agricoli                                                                              5,50./..

 

 Si rammenta che sono esenti dall’I.C.I. i terreni agricoli  siti nel Comune di Castiglione Torinese e distinti in mappa dal foglio XI al foglio XXIII; sono inoltre esenti i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, il cui valore non  sia superiore a 25.822,84 Euro.

 

RIDUZIONI

L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni. L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico del Comune con perizia a carico del proprietario. In alternativa il contribuente ha facoltà di provare l’inagibilità o l’inabitabilità con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000