LA GIUNTA COMUNALE

       

         Visto  il vigente Regolamento in materia di I.C.I., approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 68 del 16/12/1998;

 

         Visto il Regolamento in materia di pertinenze approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2000;

 

         Ritenuto opportuno, per l’anno 2006, per  garantire il raggiungimento del pareggio economico e finanziario del bilancio, mantenere inalterata l’aliquota I.C.I. vigente nel precedente esercizio finanziario 2005 e la relativa detrazione di € 103,29 (L. 200.000) per l’unità immobiliare adibita a prima casa;

 

            Visto che ai sensi dell’art. 42 lett.f) del T.U. n. 267/2000 al Consiglio Comunale è riservata la decisione sulla istituzione dei tributi, mentre la scelta dell’aliquota è rimessa alla competenza residuale della Giunta;

 

            Visto il parere tecnico di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

            Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

DELIBERA

 

         1) di confermare l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I. - per l’anno 2006 nelle seguenti misure:

 

A.    Abitazione principale ......................... 5,00‰

B.     Terreni agricoli . .............................. 5,50‰

C.     Aree fabbricabili .......... .................... 6,50‰

D.     Altri immobili .................................. 6,50‰

 

         2) di stabilire  che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, € 103,29 ( centotre/29), pari a L. 200.000 (duecentomila) rapportato al periodo dell’anno solare durante il quale si  protrae tale destinazione;

 

         3) la detrazione per l’abitazione principale è elevata a € 180,76 (cenoottanta/76), pari a L. 350.000= (trecentocinquantamila), per i seguenti soggetti:

- Non possedenti sul territorio nazionale altre unità immobiliari oltre l’abitazione principale (comprese le pertinenze NON locate) se accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5 e che abbiano nel proprio nucleo familiare: portatori di handicap (sordomuti, ciechi ed invalidi civili con grado superiore al 50%) in possesso di certificazione della Commissione istituita ai sensi dell’art.4 della Legge n. 104/1992, con reddito familiare dei portatori stessi derivante unicamente da pensione di invalidità e di accompagnamento;

 

         4) di pubblicare copia della presente, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale.