OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 – DETERMINAZIONE IN MERITO ALLE ALIQUOTE ED ALLA DETRAZIONE PER L’UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE.
Richiamata
Visto l’art. 4, comma 1, lett. e) Finanza degli Enti territoriali così come modificato dal D.Lgs. 446/97, con il quale il Governo della Repubblica è stato delegato ad istituire l’imposta comunale sugli immobili con decorrenza 01.01.1993;
Vista
Visto l’art. 42, comma 2, lett. f del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, nonché l’art. 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall’art. 1 comma 156 della Legge n. 296/2006, in base ai quali sia la determinazione delle aliquote che la determinazione della detrazione per abitazione principale, ai fini ICI, rientrano tra le competenze del Consiglio Comunale;
Visto l’art. 53 comma 16 della Legge 23.12.2000 n. 388 così come sostituito dall’art. 27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 che testualmente recita:
-“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento.”;
Visto l’art. 3, comma 55, punti 2 e 3 della Legge 662/96 che così recita:
“2.Dall’imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono fino a decorrenza del suo ammontare, euro 103,291 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.
Visto l’art. 58 comma 3 del D. Lgs. n. 446 del 15.12.1997 che così recita: “La detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n. 504, come sostituito dall’art. 3, comma 55 della legge 23 Dicembre 1996 n. 662, può essere stabilita in misura superiore ad € 258,228 e fino alla concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità tenute a disposizione del contribuente”;
Visto l’art. 1, comma 169, della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno di anno.”;
Visto il Decreto 21 Dicembre 2007 del Ministero dell’Interno, che proroga l’approvazione del bilancio al 31 marzo 2008 e che, contestualmente al bilancio, devono essere approvate le aliquote di imposta, i prezzi e le tariffe per i tributi locali e per i servizi locali per l’anno 2008;
Visto l’art. 1 commi 5 della Legge n. 24 Dicembre 2007 n. 244 che così recita:
“ All’articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 e s.m.i. che disciplina la determinazione dell’aliquota e dell’imposta comunale sugli immobili;
Dato atto che al fine di salvaguardare l’equilibrio finanziario del bilancio di previsione e per garantire la copertura delle spese di gestione annuale, risulta necessario confermare per l’anno 2008 le aliquote d’imposta approvate per il 2007, e precisamente:
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 5,50 PER MILLE
ALTRI FABBRICATI 6,50 PER MILLE
Ritenuto opportuno fissare la detrazione unica per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale in €. 114,00 (centoquattordici/00);
Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267e s. m. e i.;
Tutto quanto premesso si propone affinché il Consiglio Comunale
Di fissare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2008 nelle seguenti misure:
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 5,50 PER MILLE
ALTRI FABBRICATI 6,50 PER MILLE
Di fissare, per l’anno d’imposta 2008, la detrazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nella misura di €. 114,00 (centoquattordici/00);
Di dare atto che a far data dal 01.01.2008 trova applicazione l’art. 8 comma 2 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come modificato dalla Legge n. 244 del 24 Dicembre 2007, che recita:
«2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».
Di dare atto che l’importo complessivo del gettito verrà introitato al cap./ris. 2.0 ad oggetto:”Imposta comunale sugli immobili” dell’anno 2008;
Di inviare la presente deliberazione alla Direzione Centrale per
Di pubblicare la presente deliberazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale;
Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, D.Lgs. 18.08.00 n. 267.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
li, 25.03.2008
F.to SMERIGLIO Susanna
Parere favorevole dal punto di vista contabile.
li, 25.03.2008
F.to SMERIGLIO Susanna