Deliberazione della Giunta comunale n. 23 del 10.02.2005 con oggetto: “Determinazione aliquote ICI anno 2005.”
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la propria deliberazione n. 241/03 in data 27.11.2003, regolarmente esecutiva ai sensi di legge, con cui vennero determinate, per l’anno 2004:
- l’aliquota I.C.I. ordinaria nella misura del 7 per mille;
- l’aliquota ICI ridotta nella misura del 5,75 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi di case popolari (I.A.C.P.) ora agenzia territoriale per la casa;
- la conferma in € 103,29 della detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che il gettito del tributo in parola, per l’anno 2004, è stato stimato pari ad € 980.000,00;
Visto l’art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i., con il quale è stata conferita agli Enti locali la facoltà di regolamentare la gestione di tutte le entrate sia tributarie che patrimoniali, salvo quanto attiene all’individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visto il D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e s.m.i., istitutivo dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, con cui vengono apportate modificazioni al capo I del D.Lgs. 504/92;
Visto, in particolare, l’art 59 del D.Lgs. 446/97, con cui vengono dettate specifiche disposizioni sulla potestà regolamentare in materia di I.C.I.;
Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 46 in data 25-03-1999, esecutiva, con cui venne approvato il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - a valere dall’01/01/1999; (Modificato con deliberazioni di C.C.: n. 16 del 29.02.2000; n. 16 del 09.03.2001);
Visto l’art. 42, comma 1, lettera f), del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale attribuisce alla Giunta comunale la determinazione delle aliquote dei tributi;
Visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro;
Visto l’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il d.d.l. 26.01.2005, con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 degli Enti locali è stato differito al 31.03.2005, in attuazione dell’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto di confermare, per l’anno 2005, le aliquote I.C.I. nella seguente misura:
- ordinaria nella misura del 7 per mille;
- ridotta nella misura del 5,75 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi assegnati dagli istituti autonomi di case popolari (I.A.C.P.) ora agenzia territoriale per la casa;
- € 103,29 detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta, ai sensi del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Atteso che, per l’anno 2005, la previsione dell’entrata ICI (escludendo l’attività di accertamento d’ufficio), può essere quantificata in € 980.000,00;
Accertato che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, e precisamente:
- parere favorevole del Responsabile del servizio tributi, quale servizio proponente ed attestante la regolarità tecnica dell’atto;
- parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del servizio economico-finanziario;
Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese, per alzata di mano
D E L I B E R A
1. Di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. Di confermare, per l’anno 2005:
- al 7 per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale sugli immobili;
- al 5,75 per mille l’aquota ridotta in favore delle persone fisiche, soggetti passivi, dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi di case popolari (I.A.C.P.) ora agenzia territoriale per la casa;
- in € 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo d’imposta;
3. Di dare atto che la presente deliberazione è stata adottata nei termini di legge, in ossequio all’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 448 e del d.d.l. 26.01.2005, con cui il termine per la deliberazione del bilancio 2005 è stato differito al 31.03.2005;
4. Di dare atto che sono stati acquisiti i parere favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000;
5. Di dare, inoltre, atto che la Giunta comunale ha agito in virtù di competenza propria, ai sensi dell’art. 42, comma 1, lett. f), del T.U.E.L. 267/2000;
6. Di dare atto che la presente deliberazione viene comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. 267/2000;
7. Di dare che la presente deliberazione dovrà essere pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, con le modalità di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 3/DPF del 16.04.2004;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con una seconda distinta votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che dà esito unanime favorevole.