ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI BALDISSERO TORINESE (PROVINCIA DI TORINO) IN MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005.
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DELIBERA
1) stabilire, per l’anno 2005, nella misura del 4,50 (quattrovirgolacinquanta) per mille l’aliquota ordinaria dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.) da applicare a tutti gli immobili, ad esclusione:
2) Confermare, altresì, per l’anno 2004, la detrazione di imposta prevista dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, così come modificato dall’art. 55 della Legge 662/96, per tutte le abitazioni principali, pari a Euro 103,29.
3) Dare atto che l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni.
4) Dare atto che:
- ai sensi dell’art. 4 del regolamento comunale sull’imposta è da considerarsi abitazione principale:
a) l’unità immobiliare nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, o in qualità di locatario finanziario, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
b) l’unità immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
c) l’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnata;
d) l’unità immobiliare posseduta nel territorio del comune, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
e) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile, che abbia acquisito la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
f) l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ai genitori, figli e al coniuge che nella stessa dimorano abitualmente.
- tutte le pertinenze, intese quali il garage o box, il posto auto, la soffitta, la cantina, o altri similari, ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, si considerano parti integranti dell’abitazione principale anche se distintamente iscritti ai fini catastali, purchè siano durevolmente ed esclusivamente asserviti alla predetta abitazione.
5) Dare atto che ai sensi dell’apposito regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 53 del 10.11.1997, i contribuenti sono esonerati dall’obbligo del versamento per importi fino al limite di Euro 10,33.
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Per copia conforme all’originale
Baldissero T.se, 04.04.2005
IL RESPOSNABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
QUAGLIA Antonella