G.C. n. 11 del 02.02.2005
OGGETTO: Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2005.
La Giunta Comunale
- Vista la proposta della presente deliberazione ed i pareri favorevoli ex art. 49 del D..Lgs n. 267/00;
- Premesso che si rende necessario determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2005;
- Ricordato che con G.C. n. 16 del 01.03.2004 si era provveduto per l’anno 2004 stabilendo la suddetta aliquota nel 7 per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale e non locata, nel 7 per mille per le aree fabbricabili e nel 6 per mille per l’abitazione principale e gli altri immobili, mantenendo in € 113,62 la detrazione spettante per l’abitazione principale;
- Ritenuto confermare le suddette aliquote per l’anno 2005, per esigenze di bilancio;
- Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, in particolare gli artt. 6 e 8 come sostituiti dall’art. 3, c. 53° e 55° della L. 23.12.1996, n. 662;
- Visto il D. Lgs. 30.12.1999, n. 506;
- Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del T.U.E.L, approvato con D. Lgs n. 267/00;
- visto l’art. 53, c. 16° della L. 23.12.00, n. 388 che stabilisce il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d’imposta entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
- visto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2005 è stato prorogato al 28.02.2005;
con voti unanimi
DELIBERA
- Di stabilire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 modificato dall’art. 3, c. 53 della L. 23.12.1996, n. 662, le seguenti aliquote I.C.I. per l’anno 2005:
• 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e gli immobili non ricompresi fra quelli di cui ai punti successivi;
• 7 (sette) per mille per l’abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale sul territorio comunale e non locata;
• 7 per mille per le aree fabbricabili;
- di stabilire per l’anno 2005 in € 113,62 (centotredici / 62) la detrazione dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ai sensi dell’art.8, c. 3° del D. Lgs. n. 504/92 modificato dall’art. 3 c. 55° della L. n. 662/96 e dall’art. 58, c. 3° del D. Lgs. n. 446/97;
- di lasciare invariato quant’altro previsto in materia di aliquota, misura dell’imposta e detrazione dall’art. 6, c. 2° e dall’art. 8, c. 1° e 3° del D. Lgs. summenzionato e successive modifiche ed integrazioni;
- di pubblicare la presente secondo le modalità stabilite dalla legge.
Inoltre, all’unanimità, delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione.