ESTRATTO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI ALA DI STURA (TO) IN  MATERIA DI ALIQUOTA I.C.I. ANNO 2007

 

(Deliberazione n. 6 del 15 maggio 2008 del Consiglio Comunale)

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Omissis

 

D E L I B E R A

 

1) CONFERMARE per l’anno 2008 la struttura complessiva dell’Imposta Comunale sugli immobili nelle seguenti aliquote relative alla

 - Prima casa             5 per mille;

 - Aliquota ridotta                 3 per mille, esclusivamente per gli immobili oggetto di recupero, per case inagibili o inabitabili o d’interesse storico o architettonico, ovvero per la realizzazione di autorimesse o posti auto o utilizzo sottotetti ai sensi e con le modalità fissate dall’art. 1 della Legge 449/97;

2) MODIFICARE l'aliquota relativa alle

- Altre abitazioni            6 per mille

 

 

2) DETRARRE dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Dare atto che la detrazione spetta per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale, come sotto definito e che nel caso in cui non potesse essere totalmente utilizzata per l’abitazione principale, potrà essere scontata sulle pertinenze  purché durevolmente asservite alla stessa, sebbene distintamente iscritte in catasto

PER ABITAZIONE PRINCIPALE SI INTENDE:

- quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente;

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

- - l’abitazione posseduta nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata (L.75/93);

- l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata (art.3 c.56 della L.662/96).

 

 

 

 

Omissis

 

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Quanto contenuto nella presente copia è conforme al dispositivo della deliberazione n. 6 assunta in data  15 maggio 2008 dal Consiglio Comunale in materia di aliquota ICI e detrazione per l’anno 2008.

 

 

                   IL SEGRETARIO COMUNALE

         (Dr.ssa Lapaglia Maria Margherita)