OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I ) ANNO 2005. DETERMINAZIONI ALIQUOTA.
Visto il Tit. I°, Capo I° del D. Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504 e successive modificazioni, concernente l’istituzione dell'Imposta Comunale Sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l'articolo 6 del detto D. Lgs. come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996, N. 662;
Visto l'art. 1, comma 5, della Legge 27/12/1997, N.449;
Visto l’art. 54 del D. Lgs. N.446 del 15/12/1997 come modificato dall’art. 6, c. 1, del Decreto Leg.vo 23/3/1998, n. 56;
Visto l’art.58, del D. L.vo. N. 446/97, come modificato dall'art. 1 lettera u) del decreto legislativo 30/12/1999 n. 506;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze N. 49/e del 13/02/1998;
Visto l'art. 30, commi 11,12,13 della Legge 23/12/1999 n. 488;
Vista la circolare del Ministero delle Finanze 29/12/1999 N. 247/F;
Vista la legge 23/12/2000, n. 388;
Vista la legge 28/12/2001, n. 448
Vista la legge 27/12/2002, n. 289;
Vista la legge 24/12/2003, n. 350;
Vista la legge 30/12/2004, n. 311;
Visto il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 comma 8, della Legge 28/12/2001 n. 448, che testualmente prevede: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
Visto l'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000,n.267;
Visto il Decreto Legge del 30/12/2004 n. 314 con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 è stato differito al 28/02/2005, in attuazione dell'art. 151, c. 1, del T.U.E.L. 18/08/2000, N. 267;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 20 del 4/3/2004 con la quale si fissava l'aliquota I.C.I. per l'anno 2004 nella misura del 5,50 per mille;
Convenuto, avendo nell’anno 2004 aumentato l’aliquota I.C.I. dello 0,50 per mille, di confermarla per l'anno 2005 nella misura del 5,50 per mille per tutte le unità immobiliari e di applicare per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di - €.103,29 - prevista dall’art.8 del D. Lgs. N. 504/92 come modificato dall’art. 3, comma 55 della legge 23/12/1996, N.662;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Visto l'art. 42, comma 2 lett. f), del citato Decreto Legislativo il quale prevede che il Consiglio Comunale ha competenza sulla istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, e sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Ritenuto , alla luce della disposizione sopracitata, che la determinazione dell’aliquota I.C.I. sia di competenza della Giunta Comunale;
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo/finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, c.1 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano:
DELIBERA
1. Di fissare, per l'anno 2005, nella misura del 5,50 per mille, l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, N. 504;
2. Di applicare, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D. Lgs. N. 504/92 come modificato dall’art.3, comma 55, della legge 23/12/1996, N. 662, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale la detrazione di Euro 103,29.