A relazione dell’Assessore alle Finanze, Giorgio BILLA:
Vista la normativa vigente dettata dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, disciplinante l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto l’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, 431, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 1 c. 156 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007);
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 23 dicembre 2009 che ha stabilito le aliquote e la detrazione afferenti l’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2010;
Richiamato l’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, che ha escluso dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione delle unità immobiliari accatastate nelle categorie A1, A8 e A9;
Rilevato che dall’applicazione della norma richiamata, questo Ente, così come previsto dal vigente regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, estende ad 1 (una) pertinenza dell’abitazione principale l’esenzione di che trattasi;
Dato atto che nel rispetto delle previsioni di entrata iscritte nell’approvando Bilancio Preventivo 2011, si possano confermare per l’anno 2011 le aliquote per l’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore per l’anno 2010 e precisamente:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per la generalità degli immobili (immobili diversi dalla abitazione principale e pertinenze);
b) aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale (immobili di categoria catastale A1, A8 e A9) e n. 1 pertinenza;
c) aliquota del 2 per mille per unità abitative concesse in locazione con contratto “concordato” in base alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;
nonché prevedere una detrazione annua di € 135,00= per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (immobili di categoria catastale A1, A8 e A9) e n. 1 pertinenza;
Richiamato l’art. 1, comma 7, del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126 (ribadito dall’art. 77-bis, comma 30, del Decreto Legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge 133/2008), il quale sospende per il triennio 2009/2011 il potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali e delle aliquote, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani;
Visto il regolamento comunale per l'applicazione dell’imposta in argomento;
Visto il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
SI PROPONE
Alla Giunta Comunale di sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale quanto segue:
1. CONFERMARE, per le ragioni illustrate in narrativa, per l’anno 2011 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore per l’anno 2010, pertanto:
a) aliquota ordinaria del 6 per mille per la generalità degli immobili (immobili diversi dalla abitazione principale e pertinenze);
b) aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale (immobili di categoria catastale A1, A8 e A9) e n. 1 pertinenza;
c) aliquota del 2 per mille per unità abitative concesse in locazione con contratto “concordato” in base alla L. 9 dicembre 1998, n. 431.
2. DARE ATTO che a seguito dell’applicazione dell’art. 1 del Decreto Legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito con modifiche dalla Legge 24 luglio 2008, n. 126, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (ad esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9) oltre a n. 1 pertinenza.
3. DETERMINARE, per l’anno
4. DARE ATTO che:
§ il livello tributario stabilito è conforme alle esigenze finanziarie del bilancio 2011;
§ il gettito presunto derivante, anche in riferimento alla verifica tributaria in atto, dovrebbe stimarsi in € 2.150.000,00= da imputarsi alla corrispondente risorsa del bilancio di previsione 2011.
5. TRASMETTERE alla Direzione Centrale per
6. DICHIARARE, attesa l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i..