OGGETTO: Determinazione aliquota ICI per l’anno 2005.

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

-         Udita la relazione del Sig. Sindaco Presidente;

 

-         Considerato che con Decreto Legge del 30.12.2004 n.314 è stato differito al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2005 degli Enti Locali;

 

-         Dato atto che con l'art.53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n.388 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale IRPEF è stato stabilito contestualmente alla data di approvazione del bilancio;

 

-         Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

-         Visto il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, modificato dall’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23.12.1996, n. 662, modificato ancora dall’art. 58 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e la legge 27.12.1997, n. 449, in particolare l’art. 1, comma 5, con le quali vengono apportate sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I. per quanto concerne, in particolare, l’articolazione della tariffa nonché il sistema delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta;

 

-         Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/92, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55 dell’art. 3 della Legge n. 662/96 e dall’art. 58 della Legge 446/97 e s.m.i., la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione dell’imposta devono essere disposte con un’unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

-         Vista la propria deliberazione  n. 6 del 25.01.2004 con la quale veniva fissata, per l’anno 2004, in ossequio al combinato disposto delle norme di cui al D.Lgs.  n. 504/92 e s.m.i., l’aliquota del 5 per mille per l’abitazione principale e nella misura del 6 per mille per tutte le altre categorie, nonché la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29;

 

-         Ritenuto necessario, pertanto, acquisire tale normativa, si rende opportuno determinare l’aliquota I.C.I. 2005, specificando che la riduzione per l’abitazione principale spetta nella misura minima fissata in € 103,29;

 

-         Visto l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, così come modificato dal D.Lgs. 23.03.1998, n. 56 e s.m.i. che recita: “Le Provincie e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione;

 

-         Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

 

-         Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49 e 151 del D.Lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile dei servizi tecnico e finanziario;

 

-         Con voto unanime espresso ed accertato nei modi di legge,

 

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.      Di confermare, per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili che sarà applicata in questo Comune nelle seguenti misure:

 

-       abitazione principale: 5 per mille;

-       altre categorie: 6 per mille;

 

2.      Di confermare la detrazione per l’abitazione principale, di cui all’art. 8 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e s.m.i., nella misura di € 103,29.