ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 28.03.2011
Oggetto: imposta comunale sugli immobili anno 2011.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 recante disposizioni sul “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, con cui in esecuzione dell’art. 4 della legge n. 421/92, viene istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamate le D.C.C. n. 6 del 19.03.2008, e n. 42 del 22.12.2008, e n. 3 del 31.03.2010, tutte esecutive, con cui si confermavano le aliquote ICI, rispettivamente per l’anno 2008, 2009 e 2010;
Visto l’art. 49 della legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i. ;
Visto altresì il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 54;
Visto il titolo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione della “Imposta comunale sugli immobili (ICI)”;
Richiamato l’art. 6 c.1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 come modificato dall’art. 1 comma 156 della L. 27.12.2006 n. 296;
Rilevato pertanto che per effetto di tale modifica la competenza a stabilire le aliquote ICI è oggi attribuita al Consiglio Comunale;
Dato atto che con l’art. 1 del decreto legge n. 93 del 27.05.2008, convertito il L. 126/2008, è stata disposta l’esenzione dell’ICI con riferimento all’abitazione principale;
Richiamata
Ritenuto di confermare per l’anno 2011 le aliquote dell’anno precedente, e precisamente :
a) L’aliquota ordinaria , da applicarsi a tutti gli immobili che non sono abitazione principale e che non rientrano nelle casistiche di cui ai successivi punti c), d), e), è fissata nella misura del 6 per mille;
b) esenzione per l’abitazione principale (disposta per legge) e per una pertinenza collegata (risultante dal vigente Regolamento ICI);
c) per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille ;
d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);
e) per i terreni agricoli l’aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;
Visto peraltro l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i. ;
Visti gli art. 18 e 19 della legge 23.12.2000, n.388 e s.m.i. ;
Richiamato l’art. 1 comma 7 della L. 126/2008;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio di esercizio previsto dall’art. 151 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i. è stato differito, con Decreto del Ministero degli Interni del 16.03.2011 al 30.06.2011;
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:
Presenti: 12
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Astenuti : 3 (Piazza – Mezzo- Gentile)
Contrari : 0
D E L I B E R A
1. Di confermare, per l’anno 2011, con effetto dal 01/01/2011 le seguenti aliquote I.C.I.:
a) L’aliquota ordinaria , da applicarsi a tutti gli immobili che non sono abitazione principale e che non rientrano nelle casistiche di cui ai successivi punti c), d), e), è fissata nella misura del 6 per mille;
b) esenzione per l’abitazione principale (disposta per legge) e per una pertinenza collegata (disposta dal vigente Regolamento Comunale ICI);
c) per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille ;
d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);
e) per i terreni agricoli l’aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;
2. Di dare mandato al Responsabile I.C.I. per l’esercizio di ogni attività divulgativa, organizzativa e gestionale dell’imposta.
P A R E R I
(art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
Sulla proposta di deliberazione approvata è stato espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
TECNICA CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARI