ESTRATTO VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 22/12/2008

 

Oggetto: imposta comunale sugli immobili anno 2009.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 recante disposizioni sul “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, con cui in esecuzione dell’art. 4 della legge n. 421/92, viene istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

            Richiamata la C.C. n.  6 del 19.03.2008,  esecutiva ai sensi di Legge con cui si confermavano le aliquote ICI per l’anno 2008;

           

            Visto l’art. 49 della legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i. ;

 

            Visto altresì il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 54;

 

            Visto il titolo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione della “Imposta comunale sugli immobili (ICI)”;

 

            Richiamato l’art. 6 c.1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 come modificato dall’art. 1 comma 156 della L. 27.12.2006 n. 296;

 

            Rilevato pertanto che per effetto di tale modifica la competenza a stabilire le aliquote ICI è attribuita al Consiglio Comunale;

 

            Dato atto che con l’art. 1 del decreto legge n. 93 del 27.05.2008, convertito il L. 126/2008, è stata disposta l’esenzione dell’ICI con riferimento all’abitazione principale;

 

            Richiamata la Risoluzione del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DF del 5.6.2008;

 

            Ritenuto di confermare per l’anno 2009 le aliquote dell’anno precedente, e precisamente :

a)      L’aliquota ordinaria , da applicarsi a tutti gli immobili che non sono abitazione principale e che non rientrano nelle casistiche di cui ai successivi punti c), d), e), è fissata nella misura del 6 per mille;

b)      esenzione per l’abitazione principale (disposta per legge) e per una pertinenza collegata (risultante dal vigente Regolamento ICI);

c)      per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille ;

d)      per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);

e)      per i terreni agricoli l’aliquota  è fissata nella misura del 5 per mille;

 

Visto peraltro l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i. ;

 

            Visti gli art. 18 e 19 della legge 23.12.2000, n.388 e s.m.i. ;

 

Richiamato l’art. 1 comma 7 della L. 126/2008 che testualmente recita: “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonchè, per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni gia' previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta fermo che continuano comunque ad applicarsi le disposizioni relative al mancato rispetto del patto di stabilità interno, di cui ai commi 669, 670, 671, 672, 691, 692 e 693 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma, riferendo l'esito di tali controlli alle sezioni riunite in sede di controllo, ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato, da ultimo, dall'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè alla sezione delle autonomie.”

 

Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità  tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

           

Con votazione espressa in  forma palese che ha dato il seguente risultato:

Presenti: 9

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Astenuti : 0

Contrari : 0

D E L I B E R A

 

1.        Di prendere atto di quanto disposto dall’art. 1 comma 7 della L. 126/2008, citato in premessa, e pertanto di confermare, per l’anno 2009, con effetto dal 01/01/2009 le seguenti aliquote I.C.I.:

 

a)        L’aliquota ordinaria , da applicarsi a tutti gli immobili che non sono abitazione principale e che non rientrano nelle casistiche di cui ai successivi punti c), d), e), è fissata nella misura del 6 per mille;

b)       esenzione per l’abitazione principale (disposta per legge) e per una pertinenza collegata (disposta dal vigente Regolamento Comunale ICI);

c)       per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille ;

d)       per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);

e)       per i terreni agricoli l’aliquota  è fissata nella misura del 5 per mille;

 

2.       Di dare mandato al Responsabile I.C.I. per l’esercizio di ogni attività divulgativa, organizzativa e gestionale dell’imposta.

 

Successivamente

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 Con votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

 - presenti: 9

 - Votanti: 9

- Astenuti : 0

 - Voti favorevoli: 9  

- Contrari : 0

D E L I B E R A

 

 Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

 

P A R E R I

(art. 49, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Sulla proposta di deliberazione approvata è stato espresso parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 in ordine della regolarità:

           

               TECNICA                                                     CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

 

____________________________                  ________________________________