Deliberazione C.C. n. 8 del 5.03.2007
Oggetto: imposta comunale sugli immobili anno 2007. Conferma aliquote.
Entra il Consigliere Pulzone.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato il D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 recante disposizioni sul “Riordino della finanza degli Enti territoriali”, con cui in esecuzione dell’art. 4 della legge n. 421/92, viene istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili;
Richiamata la G.C. n. 1 del 12.01.2006, esecutiva ai sensi di Legge con cui si fissavano le aliquote ICI;
Visto l’art. 49 della legge 27.12.1997, n. 449 e s.m.i. ;
Visto altresì il D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 ed in particolare l’art. 54;
Richiamato l’art. 58 c. 3 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. , il quale prevede che: “ limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di cui all’art. 8 comma 3 del D.Lgs. n. 504/92, come sostituito dall’art. 3 comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662 può essere stabilita in misura superiore a £ 500.000 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità;
Ritenuto di stabilire che l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratti, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,30 (euro centotre/30) rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro titolo reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
Visto il titolo I° del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione della “Imposta comunale sugli immobili (ICI)”;
Richiamato l’art. 6 c.1 del D.Lgs. 30.12.92 n. 504 come modificato dall’art. 1 comma 156 della L. 27.12.2006 n. 296;
Rilevato pertanto che per effetto di tale modifica la competenza a stabilire le aliquote ICI è ora attribuita al Consiglio Comunale;
Ritenuto di confermare per l’anno 2007 le aliquote dell’anno precedente, e precisamente :
a) L’aliquota ordinaria , da applicarsi a tutti gli immobili che non sono abitazione principale e che non rientrano nelle casistiche di cui ai successivi punti c), d), e), è fissata nella misura del 6 per mille;
b) l’aliquota agevolata per l’abitazione principale e per le pertinenze collegate è fissata nella misura del 5 per mille;
c) per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille ;
d) per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);
e) per i terreni agricoli l’aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;
f) la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 58 comma 3 della legge 446/97, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, è confermata in €. 103,30 ;
Visto peraltro l’art. 1 comma 169 della L. 27.12.2006 n. 296 e s.m.i. ;
Richiamato il Decreto del Min. Interno del 30.11.2006 con cui si differiscono i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2007 al 31.03.2007;
Visti gli art. 18 e 19 della legge 23.12.2000, n.388 e s.m.i. ;
Richiamate le disposizioni in materia di I.C.I. contenute nella L. 27.12.2006 n. 196 (cd. Legge finanziaria 2007);
Dato atto che il Responsabile del Servizio Finanziario, in merito all'adozione del presente provvedimento, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
Con votazione espressa in forma palese, a cui partecipa il Consigliere Pulzone, che ha dato il seguente risultato:
Presenti: 10
Votanti: 10
Favorevoli: 10
Astenuti : 0
Contrari : 0
D E L I B E R A
1. Di confermare, per l’anno 2007, con effetto dal 01/01/2007 le seguenti aliquote I.C.I. :
a. l'aliquota ordinaria è fissata nella misura del 6 per mille e si applica a tutti gli immobili che non sono abitazione principale e che non rientrano nelle casistiche di cui ai successivi punti c), d), e);
b. l’aliquota agevolata per l’abitazione principale e per le pertinenze collegate è fissata nella misura del 5 per mille;
c. per le unità immobiliari non locate l'aliquota del 7 per mille;
d. per i terreni edificabili l'aliquota del 7 per mille (con esclusione di quelli vincolati a servizi pubblici, relativamente alle quote parti interessate);
e. per i terreni agricoli l’aliquota è fissata nella misura del 5 per mille;
f. la detrazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 504/92 così come sostituito dall’art. 58 comma 3 della legge 446/97, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, è confermata in €. 103,30;
2. Di dare atto che nella determinazione dell’aliquota e nella definizione della detrazione sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispetteranno tale equilibrio;
3. Di dare mandato al Responsabile I.C.I. per l’esercizio di ogni attività divulgativa, organizzativa e gestionale dell’imposta.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese, a cui partecipa il Consigliere Pulzone, che ha dato il seguente risultato:
-presenti: 10
- Votanti: 10
- Astenuti : 0
- Voti favorevoli: 10
- Contrari : 0
D E L I B E R A
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.