COMUNE DI OULX
(PROVINCIA DI TORINO)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 148
OGGETTO: Determinazione aliquote imposta comunale immobili e detrazione abitazione
principale anno 2005.
L’anno duemilaquattro addì uno del mese di dicembre alle ore 13:15 nella solita sede delle
riunioni.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con legge 23.10.1992 n. 421 "Delega al Governo per la razionalizzazione e la
revisione della disciplina in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e finanza
territoriale ", venne consentito ai Comuni di provvedere ad una rilevante parte del loro
fabbisogno finanziario attraverso risorse proprie, mediante specifico decreto legislativo
istitutivo - a decorrere dall’anno 1993 dell’imposta comunale immobiliare (I.C.I.);
ESAMINATO il D.L. n. 504 del 30.12.1992 attuativo della delega governativa conferita in
materia di finanza territoriale;
EVIDENZIATO che l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. precitato, come modificato con legge
23.12.1996 n. 662, art. 3, comma 53, ed i successivi commi 54, 55, 56 e 57, che stabiliscono
nuove e importanti modificazioni alla disciplina in materia di ICI, con possibilità di graduazioni,
detrazioni e differenziazioni notevoli delle misure dell’imposta;
EVIDENZIATO inoltre che, al comma 4 del citato art. 6 del D.Lgs. 504/92, come modificato
dalla L. 662/96, si mantiene fermo quanto stabilito dal D.L. 08.08.1996 n. 437, convertito in L.
24.10.1996 n. 556, all’art. 4, comma 1, ove si dispone:
"Ai fini dell’Imposta Comunale sugli Immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo
6 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in
favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà
indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione
principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo
gettit o annuale realizzato";
RITENUTO di condividere la dottrina prevalente che ha affermato come le disposizioni delle
leggi finanziarie concretino un reale caso di federalismo fiscale, consentendo all’autonomia
impositiva del Comune ampio ventaglio di opportunità in materia di disciplina di aliquota
dell’ICI, per cui si rientra nella disciplina generale dei tributi, da assegnare alla competenza
della Giunta come definitivamente chiarito dal T.U.E.L (D.Lgs. 267/2000);
PRESO ATTO del regolamento comunale che disc iplina l’applicazione dell’imposta comunale
sugli immobili, approvato con deliberazione di C.C. n. 65 del 14.12.1999 e successive
modificazioni;
CONSIDERATO tuttavia che la GC ritiene opportuno utilizzare la facoltà di cui al D.L. 8.08.1996
n. 437, convert ito in legge 24.10.1996 n. 556, all’art. 4, comma 1, differenziando l’aliquota al
4 per mille in favore dei soggetti residenti come ivi individuati e al 7,00 per mille in riferimento
a tutti gli altri soggetti; inoltre si propone al Consiglio Comunale, in quanto organo competente
in materia di detrazioni, di utilizzare la facoltà del comma 3, dell’art. 8 del D.Lgs. 504/92,
come modificato dal comma 55, art. 3, della L. 662/96, stabilendo una detrazione per
l’abitazione principale di € 155 (arrotondamento non derivante da conversione, nella misura
più favorevole al contribuente);
VALUTATO che la Corte di cassazione, con pronuncia n. 20042 dell’8-10-2004 allineandosi ad
un recente orientamento del Consiglio di Stato – afferma che le misure delle imposte comunali
decise dagli Enti locali non sono soggette a vincoli di motivazione
DATO ATTO che comunque la proposta viene sorretta con le seguenti motivazioni di bilancio:
a)
dal 1995 non è più previsto l’intervento dello Stato per la concessione di mutui agevolati,per la realizzazione di opere pubbliche, per cui l’accesso al credito dovrà essere avviato
attraverso i normali canali, alle correnti condizioni stabilite dalla Cassa DD.PP. e dagli atri
Istituti. Già fin dal 1996 si è evidenziato un aumento del peso passivo, solo in parte
riequilibrato, per i programmi d’investimento futuri, dall’avvenuta rinegoziazione dei mutui
Cassa DD.PP.;
b)
si è previsto un potenziamento delle strutture di organico, stante le nuove e maggioricompetenze comunali (la stessa ICI in materia impositiva, in relazione all’effettuazione dei
controlli ed alla gestione), allo scopo di ottenere maggiore efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.
c)
è necessario poter disporre di risorse straordinarie onde finanziare spese per investimentirelative alla manutenzione e gestione straordinaria dei beni e servizi comunali;
d)
l’aliquota differenziata si ritiene opportuna per agevolare le situazioni della 1ª casa inproprietà e le analoghe ove vi siano cooperative a proprietà indivisa o locazioni per
residenti. L’aliquota più elevata per le seconde abitazioni, per le abitazioni ulteriori alla
prima dei soggetti residenti e le altre categorie di immobili s’intendono altresì motivare con
l’esigenza di far fronte, con tali risorse, ai maggiori costi per i servizi di base derivanti
dall’utenza e dalle caratteristiche turistiche del Comune, quale il maggior costo per
l’intensificato servizio di nettezza urbana, le manifestazioni e le iniziative di carattere
turistico e culturale;
e)
s’intendono finanziare con le maggiori risorse interventi più qualificanti e finanziariamenteonerosi nei settori dell’assistenza e della scuola;
f)
le entrate per oneri di urbanizzazione subiranno un notevole decremento sulla base dellerisultanze delle concessioni edilizie in essere e dei margini di edificabilità fissati dal PRGC:
non sono da sole sufficienti per l’attivazione degli investimenti qualora obbligatoriamente
distratte alla copertura di spese correnti per il patrimonio;
g)
i contributi dello Stato subiranno ulteriore decremento poiché le somme erogate al Comunenel corso del 2003 comprensive di arretrati 2002 e 2001 sono state computate per quanto
concerne l’addizionale energia elettrica su basi non certe ma definite solo nell’attuale, per
cui la maggior somma erogata verrà compensata nel corso del 2005 ai fini della
compartecipazione Irpef per oltre 70.000 €.
RILEVATO che la presente deliberazione ha ottenuto i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del
D.Lgs. 267 del 18.08.2000 in ordine:
- alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio tributi
- alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario
con voto unanime favorevole reso in forma palese da tutti i componenti presenti e votanti
D E L I B E R A
1)
di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante della deliberazione e siintende in questo contesto integralmente richiamata, circa la motivazione;
2)
di determinare l’aliquota generale della Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005nella misura del 7,00 per mille, applicando invece l’aliquota differenziata nella misura del 4
per mille, per i soggetti ed i casi di cui al sopraccitato D.L. 8.08.96 n. 437, convertito in
legge 24.10.1996 n. 556, art. 4, comma 1;
3)
di proporre altresì al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 504/92,una detrazione per l’abitazione principale dell’importo di € 155.